COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 30/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 90 – Reclamo A.C. Marolacquasanta avverso la squalifica del calciatore Landucci Matteo per quattro giornate. Gara Marolacquasanta-Arci Pitelli del 30.3.2003 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 37 del 3.4.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 30/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 90 - Reclamo A.C. Marolacquasanta avverso la squalifica del calciatore Landucci Matteo per quattro giornate. Gara Marolacquasanta-Arci Pitelli del 30.3.2003 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 37 del 3.4.2003 La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo dell’A.C. Marolacquasanta, letti gli atti ufficiali e rilevato: · che la reclamante lamenta l’eccessività della squalifica sull’assunto che il proprio tesserato, nel tentativo di accelerare la ripresa del gioco e di allontanare un avversario dalla palla, lo aveva colpito con una manata al viso senza particolare violenza; · che tale tesi non trova riscontro sulle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede privilegiata ex art. 32 lett.A1 Codice Giustizia Sportiva, nel quale si accerta che il calciatore Matteo Landucci fu espulso al 48’ del s.t. per aver colpito un avversario, a gioco fermo, con un pugno al volto procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso; · che per la gravità della condotta la sanzione appare congrua e va confermata; per questi motivi respinge il reclamo e pone a carico della reclamante la tassa reclamo
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