COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 08/05/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 27/04/2003 QUILIANO – RIVIERA CALCIO IMPERIA
COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 08/05/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 27/04/2003 QUILIANO - RIVIERA CALCIO IMPERIA
La Società a margine ha proposto reclamo avverso la mancata effettuazione della gara affermando che l'assenza è da attribuirsi al ritardo causato dall'intasamento di parte dell'autostrada, nel tratto Andora - Savona. Per tale motivo chiede che gli venga concessa la causa di Forza Maggiore (vedi art. 55/2) delle N.O.I.F.; a tale proposito, allega una documentazione rilasciata dalla Società "Autostrada dei Fiori" con la quale si attesta che, il giorno 27/4 si sono verificate molteplici "code a tratti", causando notevoli ritardi alla circolazione. Il Giudice Sportivo, considerando probanti e sufficienti le giustificazioni addotte dalla reclamante, ritiene sussistenti nella fattispecie le "Cause di forza maggiore" (vedi art. 55/2 delle N.O.I.F.) le quali, pertanto, legittimano l'accoglimento della richiesta inoltrata dalla Riviera Calcio Imperia. Pertanto il G.S. ritenendo sufficienti gli elementi e sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.40 del 30/04/03 delibera:
a) di trasmettere gli atti alla Segreteria del Comitato per disporre l'effettuazione della gara. (art. 12/4c del C.G.S.)
b) in quanto accolto di accreditare la tassa precedentemente addebitata.