COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 15/05/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 98 – Reclamo della Pol. Pieve Ligure avverso la regolarità della gara Pieve Ligure – Anpi Lugarese del 3.5.2003. Campionato Prima Categoria.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 15/05/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 98 - Reclamo della Pol. Pieve Ligure avverso la regolarità della gara Pieve Ligure - Anpi Lugarese del 3.5.2003. Campionato Prima Categoria. La Pol. Pieve Ligure ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale Ligure di prima categoria Pieve Ligure – Anpi Lugarese disputata il 3.5.2003 e terminata col risultato di 3 a 6. Chiede la reclamante che le sia assegnata la vittoria a tavolino giacché la Soc. Anpi Lugarese avrebbe fatto partecipare alla gara il calciatore Poggi Stefano benché squalificato con C.U. n. 40 del 30.4.2003. Il reclamo deve essere accolto. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, rilevato che il calciatore Poggi Stefano è stato squalificato per una giornata con C.U. n. 40 del 30.4.2003 per recidività in ammonizioni formali e che detta squalifica avrebbe dovuto essere scontata proprio nella gara Pieve Ligure-Lugarese del 3.5.2003, accertato che il calciatore è stato effettivamente schierato dalla Soc. Anpi Lugarese sin dal primo minuto di gara, atteso che la Pol. Pieve Ligure ha trasmesso il reclamo nel rispetto delle formalità e dei termini di cui al C.U. n. 127/A della Lega Nazionale Dilettanti, delibera: · di infliggere alla Soc. Anpi Lugarese la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Pieve L. – Anpi Lugarese del 3.5.2003 col risultato di 2-0 (art. 12/5 CGS); · di infliggere al calciatore Poggi Stefano un’ulteriore giornata di squalifica; · di infliggere al dirigente accompagnatore dell’U.S. Anpi Lugarese Fossa Alessandro la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni trenta; · di infliggere all’U.S. Anpi Lugarese l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta). Accolto il reclamo, la tassa deve essere restituita.
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