COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Provinciale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo Pol. Millesimo avverso le squalifiche dei calciatori Sciandra Michele e Pittalis Claudio fino al 30.6.2003 e Molinari Alessio fino al 30.5.2003 Gara Millesimo – Speranza Savona del 15.2.2003 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 29 del 20.2.2003 C.P.Savona
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Provinciale Juniores – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 66 - Reclamo Pol. Millesimo avverso le squalifiche dei calciatori Sciandra Michele e Pittalis Claudio fino al 30.6.2003 e Molinari Alessio fino al 30.5.2003 Gara Millesimo - Speranza Savona del 15.2.2003 Campionato Juniores Provinciale.
C.U. n. 29 del 20.2.2003 C.P.Savona
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva:
· il Giudice Sportivo squalificava fino al 30 Giugno 2003 i calciatori Sciandra Michele e Pittalis Claudio, il primo, espulso per aver applaudito ironicamente l’arbitro, al quale rivolgeva frasi offensive e minacciose, sputando al suo indirizzo senza colpirlo, il secondo, espulso per avergli rivolto frasi oltraggiose e minacciose ed aver posto in essere un tentativo di violenza nei suoi confronti senza riuscirvi perché trattenuto dai compagni; squalificava fino al 30 Maggio 2003 anche il calciatore Molinari Alessio che, a fine gara, aveva lanciato il pallone con le mani verso l’arbitro, colpendolo, senza arrecargli danno, alla spalla ed indirizzandogli poi un gesto offensivo;
· propone reclamo la Polisportiva Millesimo, lamentando l’eccessività delle sanzioni ed affermando: che il calciatore Sciandra Michele, era stato espulso per errore perché i fatti addebitatigli erano da attribuire ad un compagno; che il calciatore Pittalis Claudio si era reso protagonista di “un comportamento sbagliato, ma solo verbale”; che il gesto compiuto dal calciatore Molinari Alessio doveva considerarsi involontario avendo lanciato (con le mani) il pallone all’arbitro, colpendolo alla spalla perché questi si era improvvisamente voltato per controllare il comportamento d’altri calciatori;
· che le doglianze del sodalizio reclamante non consentono di superare la fede privilegiata che assiste il rapporto arbitrale a’ sensi dell’art. 31 lett. a1) CGS, per cui sono da ritenersi accertati i fatti così come riferiti dal direttore di gara;
· che la squalifica del calciatore Alessio Molinari appare equa e va confermata;
· che i comportamenti dei calciatori Michele Sciandra e Claudio Pittalis appaiono d’indubbia gravità ma in considerazione della mancanza di qualsiasi contatto fisico tra i due e l’arbitro, sanzione congrua appare essere quella della squalifica fino al 30 Maggio 2003 ed in tal senso deve essere riformata da decisione del giudice sportivo,
per questi motivi
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta ai calciatori Sciandra Michele e Pittalis Claudio dal 30.6.2003 al 30.5.2003.
Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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