COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Regionale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo A.S. Lerici Calcio avverso la squalifica del calciatore Datteri Alessandro fino al 31.12.2005 e avverso l’ammenda di Euro 280 – Gara Lerici Calcio – Rivasamba PS del 19.10.2002 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 15 del 24.10.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Regionale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 - Reclamo A.S. Lerici Calcio avverso la squalifica del calciatore Datteri Alessandro fino al 31.12.2005 e avverso l'ammenda di Euro 280 - Gara Lerici Calcio - Rivasamba PS del 19.10.2002 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 15 del 24.10.2002 Il Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Regionale Juniores Lerici Calcio – Rivasamba del 19.10.2002, oltre ad infliggere all’A.S. Lerici Calcio la punizione sportiva di perdita della gara, comminava l’ammenda di € 280 per mancata assistenza all’arbitro e squalificava fino al 31.12.2005 il calciatore Datteri Alessandro reo di aver colpito il direttore di gara con una gomitata al fianco e di averlo spinto violentemente, mentre stava formalizzando il provvedimento di espulsione, facendolo cadere a terra. L’arbitro aveva battuto con la spalla e con la testa sul terreno riportando un intenso dolore che l’aveva costretto a porre fine anticipatamente all’incontro. I successivi accertamenti medici gli avevano diagnosticato un trauma contusivo alla spalla. Con reclamo ritualmente proposto l’A.S. Lerici Calcio ha impugnato i provvedimenti di squalifica del calciatore e dell’ammenda lamentandone l’eccessività. Quanto al Datteri, chiede che la squalifica sia inflitta in limiti meno penalizzanti tenuto conto della sua giovane età, dell’inesperienza e dell’impulsività del gesto. In merito all’ammenda, la reclamante contesta il referto affermando di aver prestato tutto il sostegno possibile al direttore di gara, accompagnandolo dall’uscita dallo spogliatoio fino all’autovettura parcheggiata sulla strada comunale. Il reclamo non può trovare accoglimento. I fatti violenti compiuti dal calciatore Datteri che, in successione, colpiva l’arbitro con una gomitata e quindi lo spingeva con violenza facendolo cadere e provocandogli le conseguenze descritte negli atti (certificate dai referti medici), appaiono di assoluta gravità e meritano la lunga squalifica inflitta, dal primo giudice, in misura equa ed appropriata e sulla quale non può, per costante indirizzo di questo giudicante, incidere positivamente l’invocata attenuante della giovane età del calciatore. Il comportamento gravemente antisportivo del Dirigente Godani Eugenio che allontanatosi spontaneamente dalla panchina, si era posizionato tra il pubblico insultando l’arbitro e aizzando i presenti contro di lui, e quindi al termine dell’incontro aveva seguito con la propria autovettura quella dell’arbitro fino a Castelnuovo Magra, giustifica pienamente l’entità dell’ammenda, tenuto conto della qualifica di “dirigente addetto all’arbitro” del soggetto e della tipologia della competizione (il campionato Juniores Regionale ricopre, in Regione, il terzo posto per importanza, posizionandosi dopo di quello di Eccellenza e di Promozione). Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Lerici Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it