COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 09/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 30- Reclamo Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Berti Matteo fino al 31.5.2004. Gara Rivarolese-Legino del 23.11.2002 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 21 del 28.11.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 09/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 30- Reclamo Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Berti Matteo fino al 31.5.2004. Gara Rivarolese-Legino del 23.11.2002 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 21 del 28.11.2002 L’arbitro della gara in oggetto riferiva di aver espulso al 27° del 2° t. il calciatore dell’U.S. Bolzanetese Virtus Berti Matteo, perché, contestando una decisione tecnica, lo aveva spinto due volte con le braccia. Alla notifica del provvedimento il calciatore lo aveva minacciato ed aveva tentato di colpirlo con un pugno, senza riuscirvi, perché trattenuto dai compagni. Il Giudice Sportivo squalificava il Berti fino al 31 Maggio 2004. Con reclamo proposto nei termini, ampliato in sede di discussione dal rappresentante della Società, l’U.S. Bolzanetese Virtus chiede alla Commissione Disciplinare una congrua riduzione della squalifica, sostenendo essere eccessiva quella inflitta in primo grado perché il Berti si era rivolto all’arbitro nella veste di Capitano della squadra e l’azione aggressiva del calciatore dopo l’esibizione del cartellino rosso, si era conclusa, per il pronto intervento dei compagni di squadra, senza danni al direttore di gara. Il reclamo merita l’accoglimento. Osserva la Commissione che l’episodio va inquadrato nei canoni della protesta con minaccia e comportamento aggressivo verso l’arbitro senza violenza, talché la sanzione, tenuto conto, quali aggravanti, della qualifica di Capitano rivestita dal calciatore e della giovane età del soggetto, va ridotta e limitata al 31 Ottobre 2003. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Bolzanetese Virtus, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Berti Matteo dal 31 Maggio 2004 al 31 Ottobre 2003. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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