COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria a carico del Sig. Aristide Jacopini Presidente dell’A.S. Spezia Nord Vezzano, per aver utilizzato nella gara di Coppa Italia Spezia Nord Vezzano-Ortonovo del 26.8. 2001 il calciatore Davide Sica in posizione irregolare di tesseramento. Deferimento dell’A.S. Spezia Nord Vezzano per responsabilità diretta nella violazione e del calciatore per doppio tesseramento.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria a carico del Sig. Aristide Jacopini Presidente dell'A.S. Spezia Nord Vezzano, per aver utilizzato nella gara di Coppa Italia Spezia Nord Vezzano-Ortonovo del 26.8. 2001 il calciatore Davide Sica in posizione irregolare di tesseramento. Deferimento dell'A.S. Spezia Nord Vezzano per responsabilità diretta nella violazione e del calciatore per doppio tesseramento. Con atto del 13.9.2001 il Presidente del Comitato Regionale Liguria ha deferito a questa Commissione il Signor Aristide Jacopini, Presidente dell’A.S. Spezia Nord Vezzano, per aver utilizzato nella gara di Coppa Italia Spezia Nord Vezzano-Ortonovo del 26 Agosto 2001, il calciatore Davide Sica, nato il 5.6.1980, in posizione irregolare perché tesserato per il G.S. Palleronese (C.R. Toscano). Con lo stesso atto sono stati deferiti anche il calciatore, per aver sottoscritto un doppio tesseramento, e la Società Spezia Nord Vezzano per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente (art. 2 comma 4 CGS). Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Società Spezia Nord Vezzano che ha affermato di aver tesserato il Sica in buona fede dopo aver avuto conferma dal G.S. Palleronese che il giocatore era stato posto in lista di svincolo, provvedendo poi a regolarizzarne la posizione con l’emissione e la sottoscrizione della lista di trasferimento, dopo aver ricevuto l’atto di deferimento del CR Liguria. Esibisce copia della lista e dichiarazione della società cedente. La Commissione Disciplinare, vista la documentazione, ricordato che la buona fede non esclude la colpa, non può che concludere con l’affermazione della responsabilità del sig. Aristide Jacopini e del calciatore Davide Sica, e preso atto e tenuto conto di quanto esposto in giudizio, ritiene adeguate le sanzioni di cui al dispositivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Aristide Jacopini, presidente dell’A.S. Spezia Nord Vezzano, la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni trenta [art. 14 punto 1 lett. e) CGS], al calciatore Davide Sica la squalifica per una giornata ed all’A.S. Spezia Nord Vezzano l’ammenda di Lit. 500.000 (cinquecentomila) [art. 13 punto 1 lett. b) CGS].
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