COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 25/10/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico dei Presidenti dell’U.S. Sarzanese 1906 e dell’A.C. San Vitale Candia, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e delle due società per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 25/10/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico dei Presidenti dell’U.S. Sarzanese 1906 e dell’A.C. San Vitale Candia, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e delle due società per responsabilità diretta. Seguito procedimento dell’11.9.2001 sospeso a richiesta del Procuratore Federale (C.U. n. 9 del 20.9.2001). Con nota prot. n. 6466/279 del 26.9.2001, la Procura Federale ha restituito gli atti relativi al procedimento in oggetto, dopo aver provveduto all’identificazione nominativa dei presidenti in carica delle due Società deferite, nelle persone dei Signori Diego Angeli (U.S. Sarzanese 1906) e Armando Della Pina (A.C. San Vitale Candia). Prima di entrare nel merito del procedimento, la Commissione respinge l’eccezione presentata dall’A.C. San Vitale Candia che eccepisce l’incompetenza ad essere giudicata da questo giudicante, essendo essa Società appartenente al C.R. Toscana. Ciò in ossequio al disposto dell’art. 37 comma 1 CGS che stabilisce che nei procedimenti di prima istanza, nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l’illecito. Assenti le parti che non si sono avvalse della facoltà d’intervento benché regolarmente avvisate, l’Avv. Paolo Pronzato, in rappresentanza della Procura Federale, ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - Sig. Diego Angeli, Presidente U.S. Sarzanese 1906, e Sig. Armando Della Pina, Presidente A.C. San Vitale Candia, inibizione temporanea per mesi tre. - U.S. Sarzanese 1906: ammenda di Lit. 3.000.000.- - A.C. San Vitale Candia: ammenda di Lit. 1.500.000. La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai Presidenti delle due Società è sanzionabile; risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini che l’U.S. Sarzanese 1906, mediante un artifizio finalizzato alla corresponsione di un minor premio di preparazione, ha concordato con i due giocatori in epigrafe, la formalizzazione fittizia di un vincolo con l’A.S. San Vitale Candia di terza categoria, la quale ha immediatamente trasferito i predetti calciatori alla stessa U.S. Sarzanese 1906. Donde la denuncia sporta dall’A.S. Santo Stefano Magra, sodalizio beneficiario del premio di preparazione. Non v’è dubbio che il fatto costituisce grave violazione delle norme comportamentali sancite dall’art. 1 del CGS, tale da giustificare l’entità delle sanzioni richieste dal rappresentante dell’accusa, che questo Collegio accoglie, con l’eccezione dell’ammenda all’A.S. San Vitale Candia, determinata in maniera meno onerosa tenuto conto della categoria d’appartenenza del sodalizio. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Diego Angeli, Presidente U.S. Sarzanese 1906, e sig. Armando Della Pina, Presidente A.C. San Vitale Candia, inibizione temporanea per mesi tre, [art. 14 punto 1 lett. e) CGS], all’U.S. Sarzanese 1906 l’ammenda di Lit. 3.000.000 (tremilioni) ed all’A.S. San Vitale Candia l’ammenda di Lit. 1.000.000 (unmilione) [art. 13 punto 1 lett. b) CGS]. Dispone che copia della presente decisione sia trasmessa al Comitato Regionale Toscana per la pubblicazione sul Comunicato Regionale e per gli adempimenti amministrativi a carico dell’A.S. San Vitale Candia. Comunicato Ufficiale N° 15 del 31/10/2001
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it