COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 17 del 15/11/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commssione Disciplinare Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di Panizza Italo, presidente U.S. Borghetto SS Varatella per viol. Art. 1 e 3 CGS. Deferimento dell’U.S. Borghetto S.S. Varatella per responsabilità diretta

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 17 del 15/11/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commssione Disciplinare Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di Panizza Italo, presidente U.S. Borghetto SS Varatella per viol. Art. 1 e 3 CGS. Deferimento dell'U.S. Borghetto S.S. Varatella per responsabilità diretta Con provvedimento del 27.9.2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, Italo Panizza, presidente dell’U.S. Borghetto Varatella, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 CGS (artt. 1 comma 1 e 3 commi 1 e 4 CGS vigente dal 9.8.2001) per aver inviato a mezzo telefax al Comitato Regionale Liguria, al Comitato Provinciale d’Imperia ed alle sezioni AIA di Genova ed Imperia, una nota contenente espressioni lesive della personalità dell’arbitro; con lo stesso atto è stata deferita anche l’U.S. Borghetto Varatella per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente. Le parti deferite, benché regolarmente avvisate, non si sono presentate in giudizio né si sono avvalse della facoltà di inviare memorie difensive. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della P.F. nella persona dell’avv. Paolo Pronzato, che ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna del Panizza all’inibizione temporanea per un anno e quattro mesi e della Società all’ammenda di Lit. 120.000. Il P.F. ha affermato che la richiesta sanzionatoria per il Panizza è formulata tenendo conto della recidiva in materia (risultante dagli atti) ed in applicazione del vecchio CGS, vigente all’epoca dei fatti, perché più favorevole all’incolpato. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva come le espressioni del Panizza, riportate nel telefax inviato agli Enti Federali sopra riportati, siano gravemente lesive della personalità dell’arbitro e pertanto censurabili. Affermare che gli errori che sarebbero stati commessi dall’arbitro potrebbero non essergli addebitati, giacché “il gelo potrebbe avergli giocato un brutto scherzo rintronandogli il cervello”, oltrepassano il lecito diritto di critica risolvendosi in una grave forma di denigrazione del direttore di gara. Deve quindi affermarsi la responsabilità del Panizza alla quale segue quella per responsabilità diretta dell’U.S. Borghetto Varatella. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e del fatto che in atti è evidenziata la recividità del Panizza (reiterati comportamenti offensivi nei confronti dei direttori di gara – così riporta l’inquirente nella sua relazione) appaiono quelle di cui al dispositivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Italo Panizza la sanzione dell’inibizione temporanea per un anno e quattro mesi e all’U.S. Borghetto Varatella l’ammenda di Lit. 200.000 (duecentomila).
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