COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del sig. Maurizio Laudicino, tesserato FBC Borghetto 1926, del sig. Claudio Vanello, Presidente U.S. Marinella Isoppo Azzurri per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Deferimento dell’U.S. Marinella Isoppo Azzurri per responsabilità diretta e dell’FBC Borghetto 1926 per responsabiltà oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del sig. Maurizio Laudicino, tesserato FBC Borghetto 1926, del sig. Claudio Vanello, Presidente U.S. Marinella Isoppo Azzurri per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS. Deferimento dell’U.S. Marinella Isoppo Azzurri per responsabilità diretta e dell'FBC Borghetto 1926 per responsabiltà oggettiva. Con provvedimento del 23.10.2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i sigg. Maurizio Laudicino, già tesserato per l’U.S. Marinella Isoppo Azzurri ora per l’FBC Borghetto 1926, e Claudio Vanello, Presidente U.S. Marinella Isoppo Azzurri, il primo per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 21 comma 4 NOIF, per aver contratto un tesseramento come calciatore a favore dell’FBC Borghetto 1926, nonostante fosse tesserato come dirigente dell’U.S. Marinella Isoppo Azzurri, il secondo per la violazione dello stesso articolo, in relazione alla condotta posta in essere nella vicenda. Con lo stesso atto sono state deferite anche le due società per responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 CGS, l’U.S. Marinella Isoppo Azzurri e per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 3 CGS, l’FBC Borghetto 1926. Nessuna delle parti deferite ha proposto, nei termini assegnati dall’atto di contestazione, memorie difensive né ha richiesto l’audizione in giudizio. Alla riunione odierna è comparso, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Salvatore Sciacchitano che ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati con la condanna della squalifica del sig. Maurizio Laudicino fino al 28.2.2002, dell’inibizione temporanea del sig. Claudio Vanello fino al 31.1.2002, dell’ammenda di Lit. 500.000 per l’U.S.Marinella Isoppo Azzurri e di Lit. 300.000 per l’FBC Borghetto 1926. La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti, rileva che il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente confermato dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini talché debba affermarsi la responsabilità dei Signori Laudicino e Vanello, nonché la responsabilità diretta dell’U.S.Marinella Isoppo Azzurri ed oggettiva dell’FBC Borghetto 1926, con la condanna alle pene richieste da P.F. ritenute eque in relazione alle infrazioni commesse. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Maurizio Laudicino la squalifica fino al 28.2.2002, al Signor Claudio Vanello l’inibizione temporanea fino al 31.1.2002 [art. 14 comma 1 punto e) CGS], all’U.S.Marinella Isoppo Azzurri l’ammenda di Lit. 500.000 (pari a € 258,23) ed all’FBC Borghetto 1926 l’ammenda di Lit. 300.000 (pari a € 154,94) [art. 13 comma 1 punto c) CGS].
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it