COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dalla P.F. a carico del Signor Giordano Enrico, socio dell’U.S. Bolzanetese Virtus, per viol. art. 27 comma 2 Statuto Federale.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dalla P.F. a carico del Signor Giordano Enrico, socio dell'U.S. Bolzanetese Virtus, per viol. art. 27 comma 2 Statuto Federale. Con provvedimento del 18.2.2002 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Enrico Giordano, dirigente U.S. Bolzanetese Virtus, per rispondere della violazione dell’art. 27 comma 2 Statuto Federale, per aver sporto querela per diffamazione aggravata nei confronti di altro tesserato, eludendo la clausola compromissoria, omettendo di richiedere la prescritta autorizzazione federale non accogliendo l’invito del C.R. Liguria al rispetto della normativa vigente. All’odierna riunione è comparso l’avv. Marcello Goria, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità dell’incolpato, e la condanna alla sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro. E’ comparso altresì, per avere fatto richiesta d’audizione nei termini, il sig. Enrico Giordano, il quale con l’assistenza dell’avv. Antonio Buelli e rinunciando alla presentazione della memoria difensiva annunciata con lettera dell’11.3.2002, ha escluso che il fatto addebitatogli possa configurarsi come violazione dell’art. 27 comma 2 Statuto Federale. Letti gli atti, e particolarmente la querela presentata al Tribunale di Genova l’8.3.2001 dal signor Enrico Giordano contro il Signor Luciano Usai, vice-presidente dell’U.S. Bolzanetese, e rilevato che la decisione di rivolgersi alla magistratura ordinaria fu presa in relazione ad alcune frasi che l’Usai avrebbe pronunciato in ordine a presunte irregolarità amministrative compiute dal Giordano nella gestione economica dell’U.S. Bolzanetese Virtus, ritiene la Commissione Disciplinare non esservi dubbi sull’obbligo da parte del Giordano di richiedere comunque la preventiva autorizzazione a procedere per via legali alla FIGC, alla quale spetta non solo di valutare se concederla o no, ma anche se ritenerla nella fattispecie non necessaria. Devesi pertanto affermare la colpevolezza del deferito accogliendo le conclusioni del Procuratore Federale in merito alla violazione dell’art. 27 comma 2 Statuto Federale. Sanzione equa appare quella richiesta dal Procuratore Federale, e cioè l’inibizione temporanea per mesi quattro. Ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera.
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