COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 23/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Presidente del C.R. Liguria a carico del Sig. Coriani Venturino, Presidente del G.S. San Desiderio per viol. art. 12/5 CGS in ordine all’utilizzo in tre gare del campionato, del calciatore Piombo Andrea in posizione irregolare per squalifica. Deferimento del calciatore Piombo Andrea e della Società per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 23/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Presidente del C.R. Liguria a carico del Sig. Coriani Venturino, Presidente del G.S. San Desiderio per viol. art. 12/5 CGS in ordine all'utilizzo in tre gare del campionato, del calciatore Piombo Andrea in posizione irregolare per squalifica. Deferimento del calciatore Piombo Andrea e della Società per responsabilità diretta. Con atto del 24.4.2002 il Presidente del C.R. Liguria ha deferito alla C.D. il sig. Coriani Venturino, Presidente del G.S. San Desiderio, per aver utilizzato nelle gare del Campionato di terza categoria: San Desiderio-Concordia del 23.2.2002 (terminata 0-0) Olimpia -San Desiderio del 2.3.2002 (terminata 1-6) San Desiderio-Cattolica Stefano del 9.3.2002 (terminata 1-0) il calciatore Piombo Andrea in posizione irregolare perché squalificato. Con lo stesso atto sono stati deferiti anche il calciatore e, per responsabilità diretta, il G.S. San Desiderio. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Società che ha chiesto che, nell’irrogazione delle sanzioni, la Commissione tenga in considerazione la buona fede del sodalizio. Rileva la Commissione che il deferimento del presidente Coriani Venturino è stato originato da un precedente procedimento, instaurato su reclamo dell’U.S. Valbisagno, nel quale questa Commissione ha accertato che il calciatore Piombo Andrea non aveva scontato un turno di squalifica inflittogli dal G.S. con C.U. n. 24 del 24.1.2002 C.P. Genova; era stato costantemente inserito nella distinta di alcune gare di campionato nelle quali aveva poi preso parte attiva alle tre sopra indicate, fino all’ultima, appunto quella contro l’U.S. Valbisagno, per la quale la società fu sanzionata con l’applicazione dell’art. 12 punto 5 CGS oltre all’ammenda ed alla squalifica del calciatore con un’ulteriore giornata di fermo (vedi C.U. n. 37 del 18.4.2002 – prot. n. 75 C.R. Liguria). Va quindi accolto il deferimento del Presidente del C.R. Liguria con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Coriani Venturino: presidente del G.S. San Desiderio: ammonizione [art. 14 punto 1 lettera a) CGS]. - G.S. San Desiderio: penalizzazione di sette punti nella classifica del campionato della corrente stagione sportiva (pari ai punti conquistati nelle tre gare in cui il calciatore fu utilizzato in posizione irregolare – sanzione correntemente applicata nei casi in cui il deferimento avviene oltre il termine di cui all’art. 42 comma 4 CGS). Proscioglie il calciatore Piombo Andrea perché già sanzionato per la stessa infrazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it