COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 9 del 20/09/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico dei Presidenti dell’U.S. Sarzanese e dell’A.C. San Vitale Candia, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e delle due società per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 9 del 20/09/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico dei Presidenti dell’U.S. Sarzanese e dell’A.C. San Vitale Candia, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e delle due società per responsabilità diretta. Con provvedimento del 13/6/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: i Presidenti dell’U.S. Sarzanese 1906 e dell’A.C. San Vitale Candia per violazione dell’art. 1 comma 1 per avere la prima, al fine di corrispondere minor somma per premio di preparazione, concordato per i tesserati Alessandro Vignale e Cristiano Nesta la formalizzazione fittizia di un vincolo con la Società A.S. San Vitale Candia di terza categoria, la quale ha immediatamente trasferito i predetti all’U.S. Sarzanese 1906 medesima; l’U.S. Sarzanese 1906 e l’A.C. San Vitale Candia per violazione dell’art. 1 comma 6 CGS (art. 2 comma 4 del nuovo CGS) per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri presidenti. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’A.C. San Vitale Candia ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale lamenta l’incompetenza ad essere giudicata da questa Commissione essendo essa Società appartenente al C.R. Toscano. Allega la documentazione liberatoria del pagamento dei due premi di preparazione dichiarandosi esente da censura per aver operato come prescrivono le NOIF. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Paolo Pronzato il quale ha chiesto la sospensione del giudizio ed il rinvio degli atti all’Ufficio della Procura Federale per la compiuta identificazione, anche nominativa, dei dirigenti delle due Società, autori del fatto oggetto del deferimento. La Commissione Disciplinare in accoglimento della richiesta sospende il giudizio e dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale per il completamento dell’istruttoria.
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