COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo A.C. San Nazario Varazze avverso la squalifica del calciatore Ujka Agostin per nove giornate. Gara San Nazario Varazze – C.S.R. San Giuseppe 2003 Campionato Seconda Categoria – C.U. n 27 dl 9.2.3006 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 - Reclamo A.C. San Nazario Varazze avverso la squalifica del calciatore Ujka Agostin per nove giornate. Gara San Nazario Varazze - C.S.R. San Giuseppe 2003 Campionato Seconda Categoria - C.U. n 27 dl 9.2.3006 C.P. Savona La Commissione Disciplinare, letti gli atti; rilevato che le considerazioni della reclamante non contestano lo svolgimento dei fatti così come descritti nel rapporto dell’Arbitro, secondo il quale il calciatore Ujka Agostin al 38° del secondo tempo avrebbe colpito con una gomitata al volto il calciatore avversario Boudali Abdallah facendolo cadere a terra privo di sensi e grondante sangue, bensì si limitano ad evidenziare come il comportamento del proprio tesserato sia avvenuto a gioco in movimento a seguito della reazione non violenta ad un fallo subito, reazione comunque scevra dell’intenzione di arrecare danno; ritenuto pertanto accertato che il calciatore Ujka Agostin ha posto in essere volontariamente, a gioco in movimento, un grave atto di violenza nei confronti di un avversario, come si evince dalla lettura degli atti ufficiali; considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento del fatto stesso, avvenuto a gioco in movimento, appare equo ridurre la sanzione della squalifica per nove gare irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Ujka Agostin in quella della squalifica per sette gare, con conseguente accoglimento del reclamo proposto dall’A.C. San Nazario Varazze; per questi motivi in accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la sanzione irrogata al calciatore Ujka Agostin, determinandola nella squalifica per sette gare effettive. Dispone la restituzione della tassa versata.
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