COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 – Reclamo Soc. Città Giardino avverso la squalifica del calciatore Alfano Marco fino al 2 Maggio 2006 – Gara Città Giardino – Olimpia del 12.2.2006 – Campionato Terza Categoria. C.U. n. 29 del 16.2.2006 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 09/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 49 - Reclamo Soc. Città Giardino avverso la squalifica del calciatore Alfano Marco fino al 2 Maggio 2006 – Gara Città Giardino - Olimpia del 12.2.2006 - Campionato Terza Categoria.
C.U. n. 29 del 16.2.2006 C.P. Genova
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva:
• il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Alfano Marco fino al 2 Maggio 2006 perché “espulso per recidività in ammonizioni, al termine del primo tempo aspettava l’uscita dell’arbitro, gli andava incontro, minaccioso, cercando di aggredirlo senza riuscirvi, in quanto veniva trattenuto dai compagni di squadra e dai dirigenti di entrambe le società; continuava con insulti e minacce”;
• propone reclamo la soc. Città Giardino sostenendo che il proprio tesserato, alla fine del primo tempo, si era rivolto all’arbitro educatamente per chiedere spiegazioni sulla sua espulsione, per cui ritiene sproporzionata la sanzione inflitta in primo grado:
• la tesi della reclamante è priva di qualsiasi supporto probatorio ed è smentita dal rapporto arbitrale, atto che gode di fede privilegiata a’ sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S., dal quale si evince che l’Alfano ha effettivamente posto in essere il comportamento riassunto nella declaratoria del primo giudice, giungendo perfino a minacciare di morte il direttore di gara;
• tale censurabile condotta merita pertanto la conferma della sanzione inflitta in prime cure;
per questi motivi
respinta la richiesta d’audizione, non formulata in forma esplicita e lasciata alla discrezionalità del giudicante, rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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