COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO SEMPREVIVO (segretario con delega di rappresentanza della Soc. ACD Virtus Entella), MIRKO GRILLI (calciatore tesserato USD Lavagnese 1919), SIMONE GHERARDI (calciatore tesserato ASD Camogli), MATTEO REPETTO, ALAN SPINTONE E LUCA QUIRINI (calciatori tesserati ACD Virtus Entella) E DELLA SOCIETA’ ACD VIRTUS ENTELLA (nota n. 2694/142pf08-09/SS/en del 20.11.2008)

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO SEMPREVIVO (segretario con delega di rappresentanza della Soc. ACD Virtus Entella), MIRKO GRILLI (calciatore tesserato USD Lavagnese 1919), SIMONE GHERARDI (calciatore tesserato ASD Camogli), MATTEO REPETTO, ALAN SPINTONE E LUCA QUIRINI (calciatori tesserati ACD Virtus Entella) E DELLA SOCIETA’ ACD VIRTUS ENTELLA (nota n. 2694/142pf08-09/SS/en del 20.11.2008) Il procedimento Con provvedimento del 20 novembre 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Semprevivo Angelo, segretario con delega di rappresentanza della ACD Virtus Entella, i Sig.ri Grilli Mirko, calciatore tesserato USD Lavagnese 1919, il Sig. Gherardi Simone, calciatore tesserato ASD Camogli, Repetto Matteo, Spintone Alan e Quirini Luca, calciatori tesserati ACD Virtus Entella, e la Società ACD Virtus Entella, per rispondere: i Sig.ri Grilli Mirko, Gherardi Simone, Repetto Matteo, Spintone Alan e Quirini Luca, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in particolare per avere sostenuto, in costanza di tesseramento con la società di appartenenza, allenamenti – provini con altra società, in assenza del necessario nulla-osta durante la stagione sportiva 2007/2008; il Signor Angelo Semprevivo, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in particolare per avere facilitato, o comunque, non impedito, che i calciatori Grilli Mirko e Gherardi Simone in costanza di tesseramento con la consorella ASD Camogli disputassero allenamenti – provini con la ACD Virtus Entella nel corso della stagione sportiva 2007/2008, in assenza del necessario nulla-osta della Società di legittima appartenenza; la Società ACD Virtus Entella a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali, nel respingere gli addebiti, concludono per il rigetto del deferimento. Prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Angelo Semprevivo e la Società Entella, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base, per il Semprevivo giorni 60 di inibizione, ridotta a giorni 40 di inibizione; per la Società Entella, pena base ammenda di € 900,00 ridotta all’ammenda di € 600,00”). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale. Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) al sig. Angelo Semprevivo e dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00) alla Società ACD Virtus Entella, e dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto per gli altri deferiti la squalifica di due giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza. Per detti deferiti nessuno è comparso. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti ritiene che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile. Dalla relazione del Sostituto Procuratore quale fonte privilegiata di prova del 10 ottobre 2008 e dagli elementi di prova in essa contenuti, con riferimento ai calciatori del Camogli, Grilli Marco e Gherardi Simone, emerge che nel corso della stagione sportiva 2007/2008, nei mesi di aprile – maggio effettuavano dei provini presso il campo della Soc. Entella, in assenza del necessario nulla – osta. Tale circostanza ha trovato puntuale ed espressa conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Marco Grilli, il quale ascoltato alla presenza del padre, la ribadiva, nonché in quelle rese da Giuseppe Giulino, allenatore della Virtus Entella e da Angelo Semprevivo, segretario della medesima Società. Con riferimento ai calciatori del Rivasamba, Matteo Repetto, Alan Spintone e Luca Quirini, è emerso che nel corso della stagione 2007/2008 e comunque prima del 30 giugno 2008, avevano effettuato dei provini per la Soc. Virtus Entella, in assenza del necessario nulla – osta. Tale circostanza ha anch’essa trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, ossia Umberto Baria, segretario del Rivasamba, il quale non solo ha riferito in merito a ciò di cui era personalmente a conoscenza, ma anche su ciò che gli avevano riferito gli stessi calciatori; nonché Daniele Cerchi, attualmente dirigente del Sestri Levante, il quale dichiarava che allorquando era dirigente della Virtus Entella sia i calciatori, sia i genitori degli stessi, gli avevano riferito di aver effettuato, prima del 30 giugno 2008, dei provini per la Soc. Virtus Entella. Le dichiarazioni di cui sopra sono tali da resistere agli assunti difensivi prospettati dai genitori dei calciatori Matteo Repetto, Alan Spintone e Luca Quirini, circa l’illegittimità della raccolta delle loro dichiarazioni, in assenza di qualsiasi garanzia, la non corretta verbalizzazione, l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai Sig.ri Baria e Cerchi, da qualificare, in assenza di riscontri probatori, delle mere chiacchiere e confidenze da spogliatoio. Relativamente a tali assunti difensivi, occorre evidenziare che essi non possono condurre ad un proscioglimento degli incolpati laddove in essi viene fornita una mera giustificazione dei fatti contestati, che non ha alcuna incidenza sull’accertamento degli stessi, quanto semmai sulla quantificazione della sanzione. In particolare occorre rilevare: che le dichiarazioni testimoniali sono state raccolte da soggetto a ciò espressamente delegato e con le modalità e garanzie previste dal codice di giustizia sportiva; che le persone escusse hanno riferito non solo circostanze da altri riferite, ma soprattutto ciò che era a loro diretta conoscenza; che a nulla rilevano i rapporti personali tra l’allenatore ed i genitori dei calciatori, in quanto ciò che rileva è la circostanza dell’effettuazione dei provini in assenza del nulla – osta presso il centro sportivo della Società Entella che, tra l’altro, non ha adattato alcun provvedimento nei confronti del suo allenatore che ha presenziato a tali provini. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere ai calciatori Mirko Grilli, Simone Gherardi, Matteo Repetto, Alan Spintone e Luca Quirini la squalifica per una gara effettiva di Campionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it