COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/02/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Gulino è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’ art. 35, comma 1, e all’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver facilitato, o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2007/2008, alcuni calciatori in costanza di tesseramento con altre società consorelle, disputassero allenamenti – provini con la Virtus Entella in assenza del necessario nulla osta della società di legittima appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto l’applicazione della sanzione della squalifica della durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/01/2009.
Ritenuto che:
- i fatti contestati abbiano trovato sufficienti riscontri probatori non validamente contrastati dai documenti prodotti dal deferito;
- in particolare, dalle testimonianze assunte dalla Procura Federale in sede di indagini, emerge la circostanza che nei mesi di aprile – maggio 2008 dietro l’iniziativa e comunque con il concorso del deferito sono stati organizzati provini per giovani calciatori appartenenti ad altre società sportive della zona;
- al riguardo non possono ovviamente assumere rilevanza rapporti di amicizia e/o di conoscenza fra il deferito e i giovani atleti o loro genitori giacché si pone come assoluto il divieto per i tecnici di prendere comunque contatti con giovani atleti appartenenti ad altre società sportive prima del termine della stagione sportiva;
- del resto il deferito ha ammesso espressamente la sua diretta responsabilità per i fatti contestatigli
P.Q.M.
dichiara il sig. GIUSEPPE GULINO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/2009.
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