COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 – Reclamo A.D. Andora avverso la squalifica del calciatore Bozianu Alexandru fino al 28.2.2010. Gara Andora – Pietra Ligure del 17.1.2009 Campionato Juniores Provinciale. C.U.n. 32 del 29.1.2009 Delegazione Provinciale di Savona.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 49 - Reclamo A.D. Andora avverso la squalifica del calciatore Bozianu Alexandru fino al 28.2.2010. Gara Andora - Pietra Ligure del 17.1.2009 Campionato Juniores Provinciale.
C.U.n. 32 del 29.1.2009 Delegazione Provinciale di Savona.
Mentre svolgeva le funzioni di collaboratore arbitrale, il calciatore Bozianu Alexandru insultava l’arbitro e gli lanciava la bandierina di segnalazione, colpendolo al ventre; dal che la squalifica fino al 28.2.2010.
Contro tale sanzione propone reclamo d’appello l’A.D. Andora, chiedendo la riduzione della squalifica per i seguenti motivi:
la bandierina fu effettivamente lanciata dal giovane calciatore per protesta verso l’arbitro, senza però colpirlo;
lo stesso si era immediatamente pentito del gesto e si era recato, a gara conclusa, nello spogliatoio dell’arbitro per porgere le sue scuse.
L’appellante chiede inoltre che nel giudicare il gesto sia tenuta in considerazione l’età del calciatore e la posizione di straniero nel nostro paese per “evitare la perdita di un calciatore di giovane età e per offrire allo stesso sempre il punto di riferimento dove poter trascorrere delle ore in un ambiente sano”.
Osserva la Commissione Disciplinare che quanto affermato dalla reclamante non può incidere sul processo d’appello perché estraneo al rapporto arbitrale, chiaro e preciso nel riferire l’episodio. Quanto alla giovane età del calciatore, questo giudicante si è più volte espresso come questa costituisca un’aggravante piuttosto che un’attenuante talché, in sede di giudizio, la pena deve costituire motivo di riflessione acciocché il soggetto non ricada in seguito in altri analoghi episodi.
Esaminando la sanzione sotto il profilo equitativo, considerato che la bandierina fu lanciata e non scagliata verso l’arbitro, la Commissione Disciplinare ritiene che la squalifica possa ridursi dal 28-2-2010 al 31-12-2009. Ed in tal senso delibera.
In quanto parzialmente accolto, nulla per la tassa reclamo.
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