COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 46 – Reclamo A.C.D. Borgo Rapallo 98 avverso la squalifica del calciatore Moltedo Andrea per sei giornate. Gara Genoa Campomorone – Borgo Rapallo 98 del 1.2.2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 46 del 1.2.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 46 - Reclamo A.C.D. Borgo Rapallo 98 avverso la squalifica del calciatore Moltedo Andrea per sei giornate. Gara Genoa Campomorone - Borgo Rapallo 98 del 1.2.2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 46 del 1.2.2009. Moltedo Andrea -Al termine della gara, sul terreno di gioco si è verificata una discussione tra i giocatori di ambedue le squadre, senza episodi di violenza e insulti. Dopo circa tre minuti di disordini, il suddetto calciatore, sferrava un calcio contro la recinzione del campo e in seguito si portava vicino al portiere della squadra avversaria e gli dava una manata in faccia facendolo cadere. Inoltre si toglieva la maglietta nel tentativo di colpire un altro giocatore avversario e nel frattempo gli rivolgeva frasi gravemente offensive e blasfeme. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Moltedo Andrea per sei giornate effettive di gara. Contro tale provvedimento ha proposto appello l’A.C.D. Borgo Rapallo 98 eccependo, anche a voce in sede di audizione del proprio rappresentante, l’eccessività della sanzione perché nel comportamento del calciatore, a differenza di quanto riferito dall’arbitro, non vi è stata né premeditazione né violenza. Osserva la Commissione Disciplinare che il referto dell’arbitro, chiaro e coerente in ogni sua parte, riferisce per filo e per segno i fatti come sopra riportati nella declaratoria del primo giudice, talché, per il noto principio della prevalenza, nel giudizio sportivo, degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte, vanno respinte le contrarie eccezioni della società reclamante. Il quadro generale risulta pertanto quello di un comportamento del calciatore verso un avversario nel complesso violento, aggravato dall’averne offeso un altro e di avere bestemmiato per due volte. Nel giudizio d’appello inoltre non può non gravare l’elemento costituito dai precedenti disciplinari del soggetto, già condannato da questo giudicante ad una lunga squalifica per aver attinto l’arbitro con uno sputo alla schiena durante la gara del Campionato di Promozione Pro Recco – Mazzettacandor Felettino del 6.2.2005 (vedi C.U. n. 32 del 10.3.2005). Quanto sopra induce la Commissione Disciplinare a ritenere appropriata la squalifica del calciatore ed a rigettare il reclamo. In tal senso delibera e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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