COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 – Reclamo Vado F.C. avverso la squalifica del calciatore Albarello Riccardo per quattro giornate Gara Vado – Corniglianese dell’8.2.3009 Campionato Eccellenza. C.U. n. 49 del 13.2.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 - Reclamo Vado F.C. avverso la squalifica del calciatore Albarello Riccardo per quattro giornate Gara Vado - Corniglianese dell'8.2.3009 Campionato Eccellenza. C.U. n. 49 del 13.2.2009. Avverso la sanzione di squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Albarello Riccardo, reo d’aver sputato in faccia ad un avversario, ha proposto reclamo d’appello la società Vado. La reclamante ritiene la sanzione “spropositata ed inadeguata” perché il proprio tesserato, sottoposto a continue provocazioni da parte dei calciatori avversari, ha reagito ad uno sputo subito dal portiere della soc. Corniglianese, perciò chiede la riduzione della pena. Il reclamo non merita l’accoglimento. Il referto arbitrale smentisce quanto sostenuto dalla società: fu l’Arbarello a sputare al portiere della squadra avversaria che gli restituì pan per focaccia colpendolo a sua volta con uno sputo. Respinte quindi le eccezioni della società reclamante la Commissione ritiene equa ed appropriata, ed in ordine coi parametri sanzionatori applicati per la fattispecie d’infrazione, la squalifica inflitta in primo grado al calciatore ricordando, in contrasto con quanto sostenuto sul reclamo, che il gesto dello sputare rappresenta la più grave delle ingiurie ed è considerato dal regolamento di gioco condotta violenta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it