COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 26/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 59 – Reclamo A.S.D. Mediolevante avverso provvedimenti assunti dal giudice sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria San Gottardo – Mediolevante del 22.2.2009. C.U. n. 42 del 26.2.2009 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 26/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 59 - Reclamo A.S.D. Mediolevante avverso provvedimenti assunti dal giudice sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria San Gottardo - Mediolevante del 22.2.2009. C.U. n. 42 del 26.2.2009 Delegazione Provinciale di Genova. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva d’averla sospesa al 48° del secondo tempo dopo aver subito un’aggressione da parte del signor Candeloro Stefano, dirigente della Società Mediolevante, il quale, entrato protestando sul terreno di gioco, lo aveva insultato e spinto al petto con entrambe le mani facendolo indietreggiare e procurandogli dolore e momentanea difficoltà di respirazione. Riferiva inoltre che mentre cercava d’allontanarsi dal terreno di gioco, i calciatori Barbieri Stefano, Doragrossa Luca e Crisonà Davide della stessa società, si erano diretti verso di lui con intento aggressivo e gli avevano rivolto frasi ingiuriose. L’ufficiale di gara, in quel frangente, si era rifugiato nella panchina della squadra ospitante ove sostava per circa cinque minuti. Dal che le seguenti sanzioni comminate dal giudice sportivo: • Soc. Mediolevante: punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0-3 (art. 17/1 C.G.S.); • squalifica dei tre calciatori, ciascuno per tre giornate effettive di gara. Ha proposto opposizione alle suddette sanzioni la Soc. Mediolevante che, con reclamo di rito rafforzato verbalmente dal proprio rappresentante, lamenta ed eccepisce: a) - la falsità del rapporto arbitrale affermando che il dirigente Candeloro Stefano si era diretto verso l’arbitro per protestare urlando avverso un’errata decisione (inversione di una rimessa laterale che avrebbe provocato la segnatura di una rete) facendolo indietreggiare, ma “sempre con le mani lungo il corpo” b) – i tre tesserati della società non avevano posto in essere il comportamento aggressivo riferito negli atti; l’arbitro ha raggiunto e sostato presso la panchina della soc. San Gottardo, su invito dei dirigenti della stessa società. La reclamante vorrebbe far valere le proprie ragioni, con la visione d’un filmato amatoriale e con l’escussione di alcune testimonianze. Conclude con la richiesta d’annullamento della sanzione della punizione sportiva e conseguente ripetizione della gara e con l’affrancamento delle squalifiche dei tre calciatori. Il reclamo non può trovare accoglimento. Ancora una volta la C.D. è costretta a ricordare che il giudizio sportivo, secondo il dettato dell’art. 35 comma 1/1 si svolge esclusivamente sulla base degli atti ufficiali cui è attribuito valore di prova intangibile che non può quindi essere vinta o superata da dichiarazioni di parte o da prove testimoniali; quanto alla prova televisiva lo stesso articolo al comma 1/2 l’ammette anche per l’attività agonistica regionale ma ne limita l’utilizzo al solo scambio di persona di soggetti ammoniti, espulsi o allontanati. Ciò premesso è palese come le proposte eccezioni della soc. Mediolevante non rivestono pregio alcuno in sede d’appello e debbano essere respinte già in partenza in sede di esame degli atti. Tuttavia questo giudicante ha provveduto a sottoporle all’arbitro, che ha rilasciato apposito supplemento confermativo del rapporto di gara, precisando solo che la forza pubblica era intervenuta dopo il suo rientro negli spogliatoi chiamata dalla pubblica assistenza mentre egli sostava sulla panchina della società ospitante. I fatti vanno quindi considerati come riferito dall’arbitro e le sanzioni irrogate in primo grado, eque ed appropriate alle infrazioni commesse, vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo della A.S.D. Mediolevante e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it