COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 02/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 – Reclamo A.S.D. Cristo Re avverso la squalifica del calciatore Baldi Nicola fino al 30 aprile 2009. Gara Cristo Re – Beverino del 1.3.2009 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 42 del 5.3.2009 Delegazione Provincia della Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 02/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 - Reclamo A.S.D. Cristo Re avverso la squalifica del calciatore Baldi Nicola fino al 30 aprile 2009. Gara Cristo Re - Beverino del 1.3.2009 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 42 del 5.3.2009 Delegazione Provincia della Spezia. Il Giudice Sportivo, dopo aver richiesto all’arbitro un supplemento del rapporto di gara, squalificava il calciatore Baldi Nicola fino al 30 Aprile 2009, con la seguente motivazione: Per aver, alla notifica dell’espulsione, trattenuto con entrambe le mani, per pochi secondi, il Direttore di gara, impedendogli di andare verso il centro campo profferendo anche fase offensiva nei suoi confronti. La Soc. Cristo Re ha proposto reclamo d’appello nel quale lamenta ed eccepisce una sostanziale difformità tra il referto di gara ed il successivo supplemento riportante una diversa versione dei fatti che “sembrerebbe opportunamente forzata”. Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica del calciatore in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti. Il reclamo merita l’accoglimento. Presa visione degli atti, la Commissione Disciplinare non può non rilevare come le eccezioni proposte dalla società reclamante siano fondate. Nel primo referto l’arbitro riferisce d’essere stato spinto e quindi insultato dal calciatore Baldi Nicola in occasione della sua espulsione mentre nel successivo supplemento rilasciato al giudice sportivo riferisce di essere stato trattenuto dal calciatore che, appoggiandogli le mani sul petto, gli aveva impedito d’andare verso il centrocampo. Osserva la Commissione che, per il principio secondo il quale i supplementi possono riportare chiarimenti al primo referto, ma non contraddire quanto in precedenza riferito, il giudizio sportivo deve conseguentemente scaturire dal contenuto del primo rapporto talché, nel caso di specie, la sanzione va rapportata alle sole spinte all’arbitro e alla frase offensiva rivoltagli dal calciatore. Per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Baldi Nicola dal 30 Aprile 2009 al 13 Aprile 2009. Dispone la restituzione della tassa avversata.
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