COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 02/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo del calciatore Santinelli Fabio, tesserato soc. Pro Recco Calcio 1913, avverso la squalifica per quattro giornate. Gara Fezzanese – Pro Recco dell’8 Marzo 2009 Campionato Promozione. C.U. n. 55 del 12.3.2009
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 02/04/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 62 - Reclamo del calciatore Santinelli Fabio, tesserato soc. Pro Recco Calcio 1913, avverso la squalifica per quattro giornate. Gara Fezzanese - Pro Recco dell'8 Marzo 2009 Campionato Promozione.
C.U. n. 55 del 12.3.2009
Il calciatore Santinelli Fabio, espulso per aver colpito a gioco fermo con una gomitata un avversario causandogli perdita di sangue dal naso e costringendolo ad abbandonare il terreno di gioco, impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato la squalifica per quattro giornate di gara.
Il reclamante si duole dell’entità della sanzione perché i fatti sarebbero avvenuti in maniera diversa da come riferito negli atti. Sostiene, infatti, d’aver colpito involontariamente con la mano il volto dell’avversario, che sopraggiungeva da dietro, nel “gesto istintivo di chiedere un calcio di punizione per una gamba tesa subita” e soprattutto di “non aver commesso il fatto a gioco fermo”.
La Commissione esaminati gli atti, ai quali nel giudizio sportivo bisogna, per regolamento, riferirsi, rileva che dal referto arbitrale risulta incontestabilmente che il calciatore ha colpito a gioco fermo con una manata al volto un avversario causandogli fuoriuscita di sangue. Orbene non vi è chi non vede che il colpire con una gomitata un avversario a gioco fermo, costituisca un atto del tutto gratuito ed ingiustificato e oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima prevista dall’art. art. 19 punto 4 lett. b, (squalifica per tre giornate) cui, nel caso di specie, va aggiunta un’ulteriore giornata per la violenza del gesto e per le conseguenze subite dall’avversario.
Per questi motivi la Commissione, respinte le contrarie eccezioni del reclamante, delibera di non accogliere il reclamo del calciatore Santinelli Fabio e dispone l’incameramento della tassa.
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