COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 23/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 – Reclamo U.P. Bragno avverso la squalifica dei calciatori Magliano Fabio per sei giornate e Gilardoni Daniele per quattro giornate. Gara Bragno – Santo Stefano 2005 del 29.3.2009. C.U. n. 61 del 2.4.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 23/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 - Reclamo U.P. Bragno avverso la squalifica dei calciatori Magliano Fabio per sei giornate e Gilardoni Daniele per quattro giornate. Gara Bragno - Santo Stefano 2005 del 29.3.2009. C.U. n. 61 del 2.4.2009. Letto il reclamo dell’U.P. Bragno avverso le squalifiche dei calciatori a)- Magliano Fabio, per sei giornate inflittegli perché – espulso per aver spintonato in maniera lieve l’arbitro ed averlo offeso - a fine gara, al verificarsi d’una rissa, tornava sul terreno di gioco; b)- Gilardoni Daniele per quattro giornate, per aver partecipato al termine dell’incontro ad una rissa nella quale era aggredito da un avversario ed al quale sferrava in reazione un pugno al volto; • rilevato che la società reclamante si duole dell’eccessività delle squalifiche ponendo l’accento sulla lievità della spinta all’arbitro da parte del Magliano e sostenendo che il Gilardoni aveva reagito all’aggressione subita ad opera d’un avversario; • visionati gli atti ufficiali e giudicate le sanzioni inflitte in primo grado eque ed appropriate alle infrazioni commesse, per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come dianzi proposto dall’U.P. Bragno e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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