COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Santalbino – Camp. 1° Cat. / Girone H Gara del 30.09.2001 tra Oreno-Saltalbino

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Santalbino - Camp. 1° Cat. / Girone H Gara del 30.09.2001 tra Oreno-Saltalbino (Com. Uff. n. 12 del Comitato Regionale Lombardia datato 04.10.2001) La società A.C. SANTALBINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore AMBROSIO DAVIDE per 4 GARE. Lamentando che il calciatore portatosi negli spogliatoi non ha avuto contatti con nessuna persona, tantomeno con l’Arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: il direttore di gara nel suo rapporto riferisce con precisione quanto avvenuto a fine gara: il calciatore AMBROSIO DAVIDE rivolgeva all’Arbitro ripetute frasi di contenuto decisamente minaccioso. Pertanto, anche se in assenza di atteggiamento ingiurioso la sanzione inflitta dal G.S. appare del tutto adeguata, considerando che una giornata di qualifica è conseguente alla espulsione dal terreno di giuoco del calciatore per doppia ammonizione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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