COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 3 del 20/07/2001 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia di Maurizio Nicolella e della AC Real Cinisello per violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N° 3 del 20/07/2001
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia di Maurizio Nicolella
e della AC Real Cinisello per violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS
La Commissione Disciplinare visto il deferimento del Presidente del CRL con il quale è stata contestata
al calciatore, Maurizio Nicolella, e alla AC Real Cinisello la posizione antiregolamentare del calciatore
“consistente in doppio tesseramento, il primo per la Società AC Giovani Ribelli in data 16.9.1994 ed il secondo
per la Società AC Real Cinisello, in data 16.9.2000”.
Il Presidente del CRL contestava inoltre alla Società e al calciatore che “in sede di inserimento a tabulato
del tesseramento datato 16.9.2000, è stato alterato il nominativo da Nicolella a Nicoletta eludendo l’immediato
riscontro del doppio tesseramento da parte dell’ufficio competente”.
La AC Real Cinisello si difendeva dalle suddette contestazioni, sostenendo che il calciatore era in posizione
regolare in quanto dal 15.12.99 al 17.7.2000 quest’ultimo aveva svolto l’incarico di arbitro effettivo.
Incarico, questo, che, a suo dire, ha comportato automaticamente lo svincolo dal tesseramento per la AC
Giovani Ribelli.
Pertanto, secondo la AC Real Cinisello, il calciatore, una volta terminato l’incarico di arbitro, ben poteva
essere da lei tesserato regolarmente, essendo automaticamente svincolato dalla AC Giovani Ribelli con
effetto dal 15.12.99.
Sosteneva infine che il nominativo Nicoletta indicato nel tabulato era frutto di errore dell’ufficio tesseramenti
nella registrazione del nominativo stesso e non di alterazione da parte della società nella richiesta
di tesseramento del calciatore.
A prova di quanto sostenuto, la AC Real Cinisello presentava dichiarazione del Presidente della Sezione
di Sesto San Giovanni dell’AIA e copia della richiesta di tesseramento del calciatore Nicolella.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentito il Presidente della AC Real Cinisello, Michele
Nicolella, nonché il calciatore, Maurizio Nicolella
OSSERVA
L’Art. 1, comma 1, C.G.S. impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi
della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché alla correttezza morale e materiale in ogni rapporto di
natura agonistica, economica e sociale.
L’art. 40 n. 1 NOIF stabilisce che “gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali
calciatori. Il calciatore che si iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di
arbitro decade dal tesseramento e non può più essere tesserato”.
Non vi è alcun dubbio che la AC Real Cinisello ed il calciatore, Maurizio Nicolella, abbiano violato il disposto
delle suddette norme.
Infatti, la AC Real Cinisello ha tesserato il Nicolella, come calciatore, nonostante quest’ultimo non potesse
essere tesserato in quanto aveva precedentemente conseguito la qualifica di arbitro.
D’altro canto, la lettura dell’art. 40 n. 1 NOIF è alquanto chiara: il calciatore che consegue la qualifica di
arbitro decade dal tesseramento, ma una volta dimessosi dalla classe arbitrale non può più essere tesserato
come calciatore.
Ciò posto, appare evidente che il Nicolella, conseguendo la qualifica di arbitro, è sì decaduto dal tesseramento
con la AC Giovani Ribelli, ma non poteva tesserarsi, come calciatore, per la AC Real Cinisello
né, peraltro, potrà tesserarsi in futuro per altre squadre, anche se cessato da ogni carica arbitrale.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DICHIARA
la responsabilità del signo Maurizio Nicolella e della AC Real Cinisello per violazione dell’Art. 1, comma
1, CGS e dell’art. 40 NOIF e di conseguenza
COMMINA
alla AC Real Cinisello l’ammenda di L. 200.000 e
DICHIARA
altresì che il signor Maurizio Nicolella non può più essere tesserato come calciatore.
Si comunichi direttamente ai deferiti a cura della Segreteria del Comitato Regionale Lombardia.
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