COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 3 del 20/07/2001 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia di Maurizio Nicolella e della AC Real Cinisello per violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 3 del 20/07/2001 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia di Maurizio Nicolella e della AC Real Cinisello per violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS La Commissione Disciplinare visto il deferimento del Presidente del CRL con il quale è stata contestata al calciatore, Maurizio Nicolella, e alla AC Real Cinisello la posizione antiregolamentare del calciatore “consistente in doppio tesseramento, il primo per la Società AC Giovani Ribelli in data 16.9.1994 ed il secondo per la Società AC Real Cinisello, in data 16.9.2000”. Il Presidente del CRL contestava inoltre alla Società e al calciatore che “in sede di inserimento a tabulato del tesseramento datato 16.9.2000, è stato alterato il nominativo da Nicolella a Nicoletta eludendo l’immediato riscontro del doppio tesseramento da parte dell’ufficio competente”. La AC Real Cinisello si difendeva dalle suddette contestazioni, sostenendo che il calciatore era in posizione regolare in quanto dal 15.12.99 al 17.7.2000 quest’ultimo aveva svolto l’incarico di arbitro effettivo. Incarico, questo, che, a suo dire, ha comportato automaticamente lo svincolo dal tesseramento per la AC Giovani Ribelli. Pertanto, secondo la AC Real Cinisello, il calciatore, una volta terminato l’incarico di arbitro, ben poteva essere da lei tesserato regolarmente, essendo automaticamente svincolato dalla AC Giovani Ribelli con effetto dal 15.12.99. Sosteneva infine che il nominativo Nicoletta indicato nel tabulato era frutto di errore dell’ufficio tesseramenti nella registrazione del nominativo stesso e non di alterazione da parte della società nella richiesta di tesseramento del calciatore. A prova di quanto sostenuto, la AC Real Cinisello presentava dichiarazione del Presidente della Sezione di Sesto San Giovanni dell’AIA e copia della richiesta di tesseramento del calciatore Nicolella. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentito il Presidente della AC Real Cinisello, Michele Nicolella, nonché il calciatore, Maurizio Nicolella OSSERVA L’Art. 1, comma 1, C.G.S. impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché alla correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. L’art. 40 n. 1 NOIF stabilisce che “gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più essere tesserato”. Non vi è alcun dubbio che la AC Real Cinisello ed il calciatore, Maurizio Nicolella, abbiano violato il disposto delle suddette norme. Infatti, la AC Real Cinisello ha tesserato il Nicolella, come calciatore, nonostante quest’ultimo non potesse essere tesserato in quanto aveva precedentemente conseguito la qualifica di arbitro. D’altro canto, la lettura dell’art. 40 n. 1 NOIF è alquanto chiara: il calciatore che consegue la qualifica di arbitro decade dal tesseramento, ma una volta dimessosi dalla classe arbitrale non può più essere tesserato come calciatore. Ciò posto, appare evidente che il Nicolella, conseguendo la qualifica di arbitro, è sì decaduto dal tesseramento con la AC Giovani Ribelli, ma non poteva tesserarsi, come calciatore, per la AC Real Cinisello né, peraltro, potrà tesserarsi in futuro per altre squadre, anche se cessato da ogni carica arbitrale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA la responsabilità del signo Maurizio Nicolella e della AC Real Cinisello per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 40 NOIF e di conseguenza COMMINA alla AC Real Cinisello l’ammenda di L. 200.000 e DICHIARA altresì che il signor Maurizio Nicolella non può più essere tesserato come calciatore. Si comunichi direttamente ai deferiti a cura della Segreteria del Comitato Regionale Lombardia.
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