COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Botticino – Campionato Serie C Femminile/Girone A Gara del 23/09/01 tra Calcio Botticino – Pro Bergamo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Botticino – Campionato Serie C Femminile/Girone A Gara del 23/09/01 tra Calcio Botticino – Pro Bergamo La società Botticino ha proposto reclamo avverso il risultato della gara sopra indicata in quanto è a conoscenza che la calciatrice NEMBRINI MELISSA della Pro Bergamo era stata colpita da squalifica, squalifica a suo avviso non scontata in quanto la gara precedente tra Pro Bergamo e Moniga non si era disputata per rinuncia della squadra avversaria (Moniga). La Società Botticino allega al presente reclamo la ricevuta della raccomandata con la quale invia copia alla Soc. Pro Bergamo, che non ha contraddetto. La Commissione Disciplinare osserva: Il ricorso va rigettato perché alla luce dell’art. 17 n. 5 la squalifica è da ritenersi scontata solo se è la squadra del calciatore colpito da squalifica a rinunciare alla gara. Nel caso che ci consta, per ammissione della reclamante, è stata la squadra avversaria della Pro Bergamo a rinunciare alla gara e quindi la Nembrini Melissa aveva pieno titolo a partecipare alla gara in oggetto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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