COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C Gavardo Campionato Coppa Lombardia/2a Categoria Gara del 09/09/2001 tra A.C. Botticino – A.C. Gavardo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C Gavardo Campionato Coppa Lombardia/2a Categoria Gara del 09/09/2001 tra A.C. Botticino – A.C. Gavardo (Com. Uff. n. 9 del Comitato Regionale Lombardia datato 13/09/2001) La società A.C. GAVARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CAPPA CRISTIAN. Lamentando che la sanzione comminata è eccessiva in quanto il calciatore espulso dopo essere stato colpito volontariamente con un pugno da un avversario aveva una reazione istintiva alzando il piede toccando inavvertitamente la gamba dell’Arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: la versione resa dalla reclamante è in netto contrasto con le chiare ed inequivocabili risultanti dal rapporto dell’Arbitro. Quest’ultimo riferisce infatti, che il calciatore Cristian Cappa dopo essere stato espulso si avvicinava al direttore di gara lo guardava in segno di sfida e quindi, invitato ad abbandonare il terreno di giuoco gli “rifilava” un calcio sullo stinco senza fargli male. La sanzione comminata appare equa, tenuto presente anche il comportamento eccessivo del calciatore che al termine della gara si recava nello spogliatoio dell’Arbitro invitandolo a non riportare nel rapporto quanto avvenuto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. che debba addebitare la relativa tassa.
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