COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA: ALCIONE-AFFORESE del 23-09-2001 GIRONE A

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA: ALCIONE-AFFORESE del 23-09-2001 GIRONE A Con deliberazione pubblicata sul C.U. n° 11 del 27-09-2001 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Alcione. Letto il reclamo presentato dalla società Alcione giunto nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 34 del C.G.S. Visti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che: la reclamante sostiene che la società Afforese ha violato la norma sulla “sostituzione dei calciatori”, come disposto dal punto 35 delle Normative Federali e decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la Stagione Sportiva 2001-2002 (Comunicato Ufficiale n. 10 del 20-09-2001 del Comitato Regionale Lombardia), e conclude, pertanto, chiedendo per l’accoglimento del reclamo e la conseguente assegnazione della vittoria della gara per 0-2. Infatti, la norma precisa: “Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Comitato Nazionale per l’attività Interregionale, Calcio femminile in ambito Nazionale e dei Comitati Regionali in albito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Dal rapporto di gara si evince che la società Afforese ha impiegato i calciatori: Cazzolla Simone Montes Juan Antonio Suppa Antonio Locatelli Roberto in sostituzione di altri quattro. Visto il punto 35 delle Normative Federali per la stagione sportiva 2001-2002, pubblicate con il Comunicato n. 10 del 20-09-2001 del Comitato Regionale Lombardia, P.Q.S. DELIBERA di comminare alla società Afforese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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