COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sartiranese – Camp. 1°Cat. /Girone I Gara del 16.09.2001 tra S. Alessio – Sartiranese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Sartiranese - Camp. 1°Cat. /Girone I
Gara del 16.09.2001 tra S. Alessio - Sartiranese
(Com. Uff. n. 10 del Comitato Regionale Lombardia datato 20.09.2001)
La società U.S. Sartiranese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FONTANAVITO per 4 (quattro) gare ufficiali.
Lamentando che la sanzione comminata dal G.S. al calciatore FONTANAVITOdella Soc. Sartiranese appare eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
letti gli atti, come chiaramente descritta dal rapporto arbitrale, il calciatoreFONTANAVITO, in seguito ad una decisione arbitrale, si avvicinava al Direttore di gara e, tenendo un comportamento oltraggioso ed offensivo lo afferrava per un braccio. Pertanto vista anche la qualifica di capitano della U.S. Sartiranese rivestita dal calciatore FONTANAVITO, la squalifica comminata dal G.S. appare congrua. Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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