COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del calciatore Verde Vittorio Gara tra Alberti – G. Gomme del 02.07.2001

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del calciatore Verde Vittorio Gara tra Alberti - G. Gomme del 02.07.2001 Il calciatore VERDEVITTORIO ha proposto reclamo verso la decisione del G.S. che lo ha squalificato sino al 30.06.2003, C.U. 2 del Comitato di Mantova datato 17.07.2001 lamentando l’eccessività della sanzione disciplinare inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che, acquisito il reclamo nonché il supplemento di rapporto dell’Arbitro e che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: dal tenore anche letterale del Referto Arbitrale, risulta che il comportamento del calciatore VERDEVITTORIO si è connotato come dispregiativo nei confronti del direttore di gara. Infatti, non è stata posta in essere una condotta violenta. Pertanto, seppure biasimevole l’azione del calciatore, la sanzione può essere mitigata; tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore VERDEVITTORIO a tutto il 31.08.2002, dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. che la relativa tassa venga accreditata.
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