COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Barbaiana – Camp. Juniores /Girone B Gara del 29.09.2001 tra Barbaiana-Victor Rho

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Barbaiana - Camp. Juniores /Girone B Gara del 29.09.2001 tra Barbaiana-Victor Rho (Com. Uff. n. 5 del Comitato Prov. Legnano datato 04.10.2001) La società BARBAIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori CHRISTIAN VELTRI, MARCO BORGHETTI, ANTONIO MUSSARO, EMANUELE SARDENI, VINCENZO NASO, ANDREA PELLEGRINELLI tutti per 3 giornate, oltre al tecnico Sig. RAFFAELENEGRI sino al 05.11.2001, l’ammenda di Lit. 50.000=, lamentando che il tecnico ed i calciatori coinvolti non si sarebbero resi responsabili dei fatti loro ascritti. Chiede la riduzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si rileva inequivocabilmente che al termine della gara; il Sig. Negri Raffaele (tecnico) si rivolgeva al direttore di gara con espressioni ingiuriose ed offensive. I calciatori Cristian Veltri, Marco Borghetti, Antonio Mussaro, Emanuele Sardeni, Vincenzo Naso e Andrea Pellegrinelli, applaudivano ironicamente all’indirizzo dell’Arbitro e lo apostrofavano con frasi ingiuriose e minacciose. In merito all’ammenda erogata, ex art. 41 lettera D del C.G.S. è inammissibile perché la sanzione è inoppugnabile. Pertanto si reputano del tutto congrue e meritevoli di conferma le sanzioni oggetto di impugnazione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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