COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Alfianello – Camp. 3°Cat. /Girone A Gara del 14.10.2001 tra Olimpia-Alfianello

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Alfianello - Camp. 3°Cat. /Girone A Gara del 14.10.2001 tra Olimpia-Alfianello (C.U. n. 9 del Comitato Prov. Brescia datato 18.10.2001) La società ALFIANELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inflitto la perdita per 0-2 ad entrambe le Soc., i partecipanti, avendo dirigenti e calciatori di entrambe le squadre partecipato alla rissa che aveva determinato il direttore di gara a sospendere l’incontro, lamentando che eventuali estranei che fossero stati presenti sul terreno di giuoco non potevano appartenere alla Soc. ospite che era presente in Loco con i soggetti indicati in distinta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: il reclamo non può esser accolto. Il direttore di gara, nel descrivere gli eventi che hanno portato alla sospensione identifica i partecipanti alla rissa nei dirigenti e calciatori di entrambe le squadre. A questo punto priva di rilievo è l’affermazione della reclamante che eventuali estranei presenti sul terreno di giuoco appartennero alla Soc. ospitante risultando acclarato (e non negato) che i dirigenti della reclamante avessero partecipato alla rissa. Pertanto correttamente ha deciso il giudice sportivo affermando la responsabilità di entrambe le Soc. ex Art. 12.2 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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