COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Retorbido – Camp. 3°Cat. /Girone C Gara del 07.10.2001 tra Retorbido-Or. Don Bosco

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Retorbido - Camp. 3°Cat. /Girone C Gara del 07.10.2001 tra Retorbido-Or. Don Bosco La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto della società U.S. RETORBIDO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore CRUBELLATI ANDREA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui All’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società OR. DONBOSCO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 1 datato 12.07.2001 del Comitato P. di Pavia il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame, in quanto non scontata. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. OR. DONBOSCO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. DONBOSCO l’ammenda di L. 100.000= così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore CRUBELLATIANDREA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 16.11.2001 dirigente accompagnatore sig. ALBINIGIOVANNIdella società OR. DONBOSCO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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