COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Boys Seguro – Camp. Jun. Prov. /Girone B Gara del 07.10.2001 tra Settimo Milanese-U.S. Boys Seguro (C.U. n. 10 del Comitato Prov. Milano datato 11.10.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Boys Seguro - Camp. Jun. Prov. /Girone B
Gara del 07.10.2001 tra Settimo Milanese-U.S. Boys Seguro
(C.U. n. 10 del Comitato Prov. Milano datato 11.10.2001)
La Soc. BOYSSEGUROha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui ha squalificato i calciatori STEFANOCELLAMARO per TRE gara e MARCODEMELIS per QUATTRO gare e le ha comminato la perdita della gara con il punteggio di 0-2.
Lamentando che la Soc. BOYSSEGURO non si è trovata in campo con meno di 7 (sette) calciatori.
La Soc. reclamante affermava inoltre che i calciatori CELLAMARO e DEMELIS non potevano essere stati espulsi al 40’ del 2° tempo inquanto il primo era stato sostituito al 1° del 2° tempo e il secondo si trovava in panchina.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’Art. 42 n° 5 del C.G.S., e che è stato inviato regolarmente alla Soc. SETTIMOMILANESE la quale non ha presentato le proprie controdeduzioni osserva:
l’Arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione ha dichiarato: “confermo che dopo la rissa, prima di riprendere il giuoco, contavo i giuocatori e mi accorgevo che non c’era il numero minimo di calciatori della Soc. BOYSSEGUROper proseguire la gara”. L’Arbitro ha inoltre ammesso di aver trascritto la “espulsione al 40’ del 2° tempo del calciatore n° 4 CELLAMAROSTEFANO che in realtà era stato sostituito” mentre “il calciatore coinvolto nello scontro con il n° 9 del SETTIMOMILANESE, il Sig. LIBERAGABRIELEGIANNI, era il n° 5 il sig. COLOMBOGIOVANNI“. Alla luce delle suddette dichiarazioni, appare equo annullare la squalifica comminata al calciatore STEFANOCELLAMARO e confermare la sanzione della perdita della gara per 0-2 comminata alla U.S. BOYSSEGURO.
Deve infine essere confermata la squalifica comminata al calciatore MARCODEMELIS in relazione alla gravità del comportamento offensivo tenuto dallo stesso nei confronti dell’Arbitro.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
ANNULLA
la squalifica del calciatore STEFANOCELLAMARO e conferma per il resto la delibera della G.S., inoltre dispone l’accredito della tassa a favore della reclamante.
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