COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA:LANDRIANO-AGRISPORTCRESCENZAGO – Girone E – del 04-11-2001
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA:LANDRIANO-AGRISPORTCRESCENZAGO - Girone E - del 04-11-2001
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 17 del 08-11-2001 questo Giudice ha deciso di sospendere in via cautelare ai sensi dell’art. 15 comma 1 del C.G.S. i Signori Frediani Rudy e Castaldi Biagio della Soc. Agrisport Crescenzago.
Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 14° del secondo tempo, a seguito di una decisione del direttore di gara, il calciatore Frediani Luca si alzava dalla panchina ingiuriando e minacciando l’arbitro; che a seguito del provvedimento di espulsione tentava con una mano alzata di colpire lo stesso direttore di gara, non riuscendovi perché prontamente bloccato da un proprio dirigente; che nell’allontanarsi dal terreno di gioco reiterava minacce ed insulti. Il calciatore di cui trattasi, uscito dal terreno di gioco si sistemava poi, rivestito con la tuta, sulla tribuna da dove ripeteva gravi minacce ed ingiurie all’arbitro ed inoltre veniva a diverbio con sostenitori locali.
Al termine della gara, mentre si apprestava a raggiungere la propria vettura, accompagnato da alcuni dirigenti della soc. Landriano, l’arbitro veniva raggiunto dallo stesso calciatore Frediani Luca (che, seppur in abiti borghesi, veniva riconosciuto dal direttore di gara) e lo colpiva con un violento pugno alla mascella causandogli forte dolore ed arrossamento della parte colpita. L’aggressione non aveva altro seguito anche perché prontamente il calciatore veniva bloccato dai presenti ed il direttore di gara prontamente saliva sulla propria auto.
A quest’ultimo fatto era presente anche il calciatore della Soc. Crescenzago Signor Castaldi Biagio, Capitano della squadra (che, seppur in abiti borghesi, veniva riconosciuto dal direttore di gara), il quale anziché intervenire, magari tardivamente, a difesa dell’arbitro, se ne rimaneva imperterrito ad assistere all’aggressione ed addirittura nel frattempo profferiva frasi gravemente ingiuriose nei confronti dello stesso arbitro.
La premeditazione con la quale parecchio tempo dopo il termine della gara è stata messa in atto l’aggressione all’arbitro, non solo non trova alcuna giustificazione ma deve anzi essere interpretata come grave motivo di aggravio della sanzione che si deve comminare.
P.Q.M.
DELIBERA
a) di squalificare per i fatti sopra descritti, per anni tre, quindi fino al 04.11.2004 il Signor Frediani Rudy della Soc. Agrisport Crescenzago.
b) di squalificare per mesi tre, quindi fino al 07.02.2002, il calciatore Castaldi Biagio della Soc. Agrisport Crescenzago.