COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES Gara A.S. VARZI – PRO VIGEVANO del 3/11/01 – Girone P
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO JUNIORES
Gara A.S. VARZI - PRO VIGEVANO del 3/11/01 - Girone P
Visti gli atti ufficiali di gara
Visto il supplemento di rapporto.
Rilevato che:
- La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 28° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società, nonché l’assistente di parte della soc. AS Varzi, sig. Favari Mario ed alcuni spettatori di entrambe le società entrati indebitamente sul terreno di gioco.
- L’Arbitro pur identificando alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa (e precisamente i calciatori della soc. Varzi Pollini Matteo, Cabano Piero, Gualdana Alessandro, Albera Cristian e Frattini Domenico; nonché i calciatori della soc. Pro Vigevano Checchetto Alessio, Zago Daniele, Tino Giuseppe, Santoro Armando e Martella Mauro) non è stato in grado a causa della grande confusione di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima.
- Constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro perché avrebbe dovuto espellere alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, l’Arbitro decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 28° minuto del secondo tempo.
- Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art. 12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n° 26 del 21-01-1999), e la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che “... una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n° 27 del 19-05-1994).
- Dato atto che alla rissa partecipava anche l’assistente di parte della soc. ASVarzi, Sig. Favani Mario il quale venuto a diverbio con uno spettatore, prima cercava di raggiungerlo con sputi, poi gli lanciava contro la bandierina tentando senza successo di colpirlo ed infine si scambiava pugni con lo stesso nel frattempo entrato sul terreno di gioco; successivamente si aggiungeva al gruppo di calciatori che avevano iniziato una zuffa all’interno del terreno di gioco e colpiva con un violento pugno al volto un calciatore della squadra avversaria che, a titolo precauzionale, veniva poi trasportato all’ospedale.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alle Società AS Varzi e Pro Vigevano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della partita in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del C.G.S.;
b) di comminare alle Società: AS Varzi la sanzione dell’ammenda pari a L. 450.000 in quanto oggettivamente responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonché alcuni sostenitori della propria società e per aver consentito l’accesso indebito degli spettatori sul terreno di gioco; Pro Vigevano la sanzione dell’ammenda pari a L.350.000 in quanto oggettivamente responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonché alcuni sostenitori della propria società.
c) di squalificare fino al 26/12/01 il calciatore Pollini Matteo Soc.ASVarzi perché, partecipando alla rissa prendeva una panchina di circa 2 metri cercando, senza riuscirci, di scagliarla contro un calciatore avversario;
d) di squalificare per due gare i calciatori: della soc. Varzi: Cabano Piero, Gualdana Alessandro, Albera Cristian e Frattini Domenico; nonché i calciatori della soc. Pro Vigevano: Checchetto Alessio, Zago Daniele, Tino Giuseppe, Santoro Armando e Martella Mauro.
e) di inibire per mesi sei, fino al 8 maggio 02, il Sig. Favari Mario, della soc. ASVarzi.
Si da atto che gli ulteriori provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato.