COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sport Club Soncino, in merito alla posizione irregolare del calciatore Denis Seturri, nella gara Soncino-Aurora Crema, del 30.09.2001 Camp. 2° cat./Girone T

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sport Club Soncino, in merito alla posizione irregolare del calciatore Denis Seturri, nella gara Soncino-Aurora Crema, del 30.09.2001 Camp. 2° cat./Girone T La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’Art. 29, comma V° e 42, comma VI°, C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’Art. 34, comma VII°, C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’Art. 29, comma IX°, C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la Soc. Sport Club SONCINO abbia inviato copia del reclamo alla Soc. Aurora Crema e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo, peraltro inoltrato oltre i termini di cui all’art. 42 comma 3 DICHIARA inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it