COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sport Club Soncino, in merito alla posizione irregolare del calciatore Denis Seturri, nella gara Soncino-Aurora Crema, del 30.09.2001 Camp. 2° cat./Girone T
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Sport Club Soncino, in merito alla posizione irregolare
del calciatore Denis Seturri, nella gara Soncino-Aurora Crema, del 30.09.2001
Camp. 2° cat./Girone T
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’Art. 29, comma V° e 42, comma VI°, C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’Art. 34, comma VII°, C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’Art. 29, comma IX°, C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame;
rilevato che non risulta che la Soc. Sport Club SONCINO abbia inviato copia del reclamo alla Soc. Aurora Crema e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo, peraltro inoltrato oltre i termini di cui all’art. 42 comma 3
DICHIARA
inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa
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