COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società San Maurizio Camp. 2° Cat./Girone J Gara del 07.10.2001 tra S. Maurizio – Real Cinisello (C.U. n. 7 del Comitato Prov. Monza datato 11.10.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società San Maurizio Camp. 2° Cat./Girone J Gara del 07.10.2001 tra S. Maurizio - Real Cinisello (C.U. n. 7 del Comitato Prov. Monza datato 11.10.2001) La società S.S. MAURIZIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CIRO OLIVA sino al 7.4.02 lamentando che la squalifica era eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., esaminati gli atti ufficiali, sentita la reclamante, osserva che la versione resa da quest’ultima è in palese contrasto con quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto. Tale rapporto, come è noto, ai sensi dell’art. 31 lettera A1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati quando, come nella specie, è privo di contraddizioni e/o vizi logici. Il primo giudice ha esattamente sanzionato il comportamento del calciatore e correttamente motivato il proprio convincimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it