COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Belfortese Camp. 3° Cat./Girone A Gara del 21.10.2001 tra Morazzonese – Belfortese (C.U. n° 10 del Com. Prov. Varese datato 02.11.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Belfortese Camp. 3° Cat./Girone A Gara del 21.10.2001 tra Morazzonese - Belfortese (C.U. n° 10 del Com. Prov. Varese datato 02.11.2001) La Soc. BELFORTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: MAZZAFERRO ROBERTO-GALANO FABIO-PETTINATO FABRIZIO per 3 (tre) gare effettive, ed il Sig. GRASSI GIOVANNI (Ass. Arbitro) sino al 21.11.2001. Lamentando che il direttore di gara avrebbe operato in maniera particolarmente severa e che i calciatori sanzionati avrebbero reagito a seguito di un comportamento persecutorio. Il Sig. GRASSI Giovanni, invece, non si sarebbe rivolto al direttore di gara con frase offensiva. Di conseguenza chiedeva: l’annullamento e la ripetizione della gara, la riduzione delle squalifiche irrogate ai calciatori: MAZZAFERRO-GALANO e PETTINATO e l’annullamento dell’inibizione a carico del GRASSI GIOVANNI. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova si rileva che: 1) il calciatore MAZZAFERRO Roberto, capitano, espulso per somma di ammonizioni, su notifica dello stesso si rivolgeva al direttore di gara in maniera offensiva; 2) GALANO Fabio a seguito della comunicazione della espulsione nei suoi confronti, offendeva e minacciava l’arbitro; 3) PETTINATO Fabrizio, a fine gara lanciava violentemente il pallone addosso all’arbitro, non colpendolo perché lo stesso si spostava prontamente e lo ingiuriava; 4) Il Sig. GRASSI Giovanni (Ass. Arbitro), ad una decisione dell’arbitro a se sfavorevole lo ingiuriava. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione si reputano del tutto congrue e meritevoli di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it