COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Cavallasca – Cat. 3°/Gir. B Gara del 21.10.2001 tra Vasca-Cavallasca (C.U. n. 10 del Comitato Prov. COMO datato 25.10.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Cavallasca - Cat. 3°/Gir. B
Gara del 21.10.2001 tra Vasca-Cavallasca
(C.U. n. 10 del Comitato Prov. COMO datato 25.10.2001)
La soc. CAVALLASCA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, TOMMASOBINDA fino al 21.01.2002.
Lamentando che la punizione irrogata dal G.S. sarebbe eccessiva rispetto alla condotta tenuta dal calciatore sanzionato.
Chiede, pertanto, un’adeguata riduzione della punizione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
Esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, si rileva che il calciatore Tommaso Binda calciava con irruenza il pallone verso il direttore di gara rivolgendosi allo stesso in maniera irriguardosa. Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente commissione si reputa adeguata una graduazione della squalifica.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
RIDUCE
La squalifica del calciatore TOMMASO BINDA a tutto il 06 DICEMBRE 2001
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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