COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Solarolese Cat. Promozione/Girone F Gara tra Leoncelli-Solarolese del 16.09.2001 (C.U. n. 10 del C.R.L. datato 20.09.2001).

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Solarolese Cat. Promozione/Girone F Gara tra Leoncelli-Solarolese del 16.09.2001 (C.U. n. 10 del C.R.L. datato 20.09.2001). La Soc. Solarolese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BAIGUERA SIMONE sino all’11 Maggio 2002. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentita la reclamante che ha allegato “cassetta” con immagini televisive relative alla gara in oggetto; ritenuto che, ai sensi dell’art. 31 lettera A-a4 del C.G.S., avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrono piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione; ritenuto che nella specie trattasi sicuramente di sanzione irrogata a tesserato per condotta violenta, tale dovendosi considerare la condotta di chi, volontariamente e violentemente, da breve distanza calcia il pallone in direzione dell’arbitro, colpendolo; ritenuto che l’espressione il tesserato “non ha in alcun modo commesso l’infrazione” deve interpretarsi nel senso che il tesserato non ha commesso in alcun modo il fatto costituente l’infrazione per la quale è stata comminata la sanzione, mentre le immagini televisive possono dimostrare che è stata commessa altra e diversa infrazione, in quanto, nel corso di interpretazione letterale della norma, il giudice una volta ammessa la prova, dovrebbe poi disattendere le risultanze della stessa, qualora risultasse che il fatto è stato commesso, ma le modalità di esenzione sono del tutto diverse da quelle risultanti dagli atti ufficiali e ritenuti che, sempre nel caso che interpretazione letterale della norma, potrebbe essere presa in considerazione la prova televisiva solo nei casi di scambio di persona o di assoluta insussistenza del fatto, ritenuto che, nella specie, le immagini prodotte non appaiono manipolate o contraffatte e dimostrano con sufficienza chiarezza l’episodio e che di conseguenza, devono ritenersi offrire piena garanzia tecnica e documentale (per le gare organizzate dai Comitati Regionali e/o dai Comitati Provinciali pretende le garanzie che possono essere offerte solo da emittenti di stato e/o commerciali a livello nazionale o anche solo regionale comporterebbe, in sostanza, l’impossibilità di utilizzare la prova televisiva, prova che, invece, il legislatore ha inteso estendere anche al settore dilettantistico); ritenuto che, nella specie, le immagini televisive, confermando sostanzialmente quanto dedotto nel ricorso della reclamante, mostrano, senza possibilità di equivoco, che dopo la concessione di un calcio di rigore contro la propria squadra, il calciatore Baiguera Simone ha calciato al volo, senza violenza il pallone che era stato allontanato dal proprio portiere e ha colpito involontariamente l’arbitro che si trovava ad una distanza sicuramente superiore a quella indicata nel rapporto; mostrano altresì le dette immagini che il pallone, prima di colpire in modo non violento l’arbitro, che si trovava di spalle e che, contrariamente a quanto riportato nel rapporto, non ha alzato il braccio per proteggersi, ma aveva già le braccia alzate discutendo con altri calciatori “ha rimbalzato sul terreno e si è alzato”; ritenuto che va considerato l’atteggiamento tenuto dal tesserato subito dopo, apparendo chiaramente che se stesso, sorpreso per l’accaduto, si è immediatamente accusato e scusato (l’arbitro, come, detto essendo di spalle, non avrebbe potuto immediatamente individuare l’autore del fatto, considerando anche che questi era affiancato da altri calciatori), che, quindi, accettato senza alcuna protesta l’espulsione ed infine, uscendo dal terreno di giuoco ed incrociando l’assistente del direttore di gara, che si era portato sulla linea di fondo nei pressi della porta, ha tentato, con calma, di chiarire la dinamica dell’accaduto; ritenuto che il calciatore non ha commesso alcun atto violento, ma che il calcio al pallone ha costituito solamente una manifestazione di stizza e di plateale protesta, senza volerne e prevederne le conseguenze; ritenuto, pertanto, che la sanzione comminata dal primo giudice va adeguatamente ridotta, in accoglimento del reclamo. RIDUCE la squalifica al calciatore BAIGUERA SIMONE a tutto l’11.11.2001 si dispone l’accredito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it