COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: FONTANELLESE-MARIOZANCONTI – DEL 11.11.2001 – GIRONE B
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA: FONTANELLESE-MARIOZANCONTI - DEL 11.11.2001 - GIRONE B
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 18 del 15.11.2001 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società FONTANELLESE.
Letto il reclamo presentato dalla società Fontanellese.
Visti gli atti ufficiali di gara.
Visto il supplemento di rapporto.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini e secondo le modalità di cui al codice di Giustizia sportiva.
La società Fontanellese chiede la ripetizione della gara in quanto al momento della esecuzione di un calcio di rigore, un calciatore espulso sarebbe stato presente entro il recinto di gioco; cosa che a detta della società il direttore di gara avrebbe confermato ad un dirigente.
Dato atto che il direttore di gara oltre a dichiarare di non aver rilasciato commento alcuno non accenna a confermare, anche sul supplemento di rapporto, la presenza sul terreno di gioco del calciatore espulso.
Dato atto che il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a sostituire quello ufficiale una differente versione dei fatti, non confortata da obiettivi elementi di riscontro.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di rigettare il reclamo
b) di confermare il risultato conseguito sul campo, Fontanellese-Mario Zanconti 2-4
c) di addebitare la relativa tassa.