COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società A.C. Victoria del Presidente della stessa Sig. Gentile Santo dei calciatori Ferrario Riccardo e Fracassetti Carlo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società A.C. Victoria del Presidente della stessa Sig. Gentile Santo dei calciatori Ferrario Riccardo e Fracassetti Carlo La Commissione Disciplinare PREMESSO - che il Presidente del Comitato Reg. Lombardia, il 05.11.2001 ha deferito a questa Commissione la Società, il di Lei Presidente ed i calciatori in epigrafe, indicati per violazione dell’art. 40 n. 4 delle N.O.I.F.; - che sono stati esperiti gli incombenti di cui all’art. 25 n. 2 del C.G.S.; - che i deferiti sono comparsi avanti questa Commissione; RILEVATO - che le norme sul tesseramento sono ben precise e, su tutte, domina la regola che pone l’assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più Società e che la Società che richiede un tesseramento ha l’onere di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso; - che l’omesso controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della Società, che prima di richiedere il tesseramento ,deve, come detto, svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti; - che l’allegata buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e dove le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti (CAF in C.U. n. 14 anno 1991/92 pag. 164); - che le risultanze istruttorie offrono convincente prova di colpevolezza e responsabilità per i fatti addebitati nel deferimento in oggetto, in quanto i calciatori risultano al momento del deferimento ancora tesserati per la società A.C. CALOLZIOCORTE; - che agli atti non risulta che i calciatori sono stati impiegati in gare ufficiali di LEGANAZIONALEDILETTANTI; Tanto premesso e ritenuto DELIBERA di rimettere gli atti al G.S. di 2° grado del Settore Giovanile per eventuali sanzioni a carico dei calciatori:FERRARIORICCARDO e FRACASSETTICARLO; - di inibire il Sig. GENTILESANTOPresidente della Soc. A.C. VITTORIA a tutto il 22.12.2001 e di comminare alla Soc. A.C. VICTORIA, in relazione alla categoria di appartenenza, l’ammenda di L. 120.000 per violazione dell’art. 40. Manda alla segreteria del Comitato Reg. Lombardia di comunicare direttamente alle parti la presente decisione (ex art. 25 n. 2).
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