COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Brignanese – Camp. Promozione /Girone E Gara del 14.10.2001 tra Villanterio-Brignanese (C.U. n. 14 del Comitato Reg. Lombardia del 18.10.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Brignanese - Camp. Promozione /Girone E Gara del 14.10.2001 tra Villanterio-Brignanese (C.U. n. 14 del Comitato Reg. Lombardia del 18.10.2001) La Soc. U.S. BRIGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BELLOBONOFEDERICO sino al 13.12.2001, lamentando che la squalifica era ec cessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che il comportamento del calciatore Federico Bellobono, che ha avuto un lieve ed involontario contatto fisico con l’arbitro e quindi ha rivolto allo stesso espressioni ingiuriose, può essere valutato con minor rigore e di conseguenza ridotta la sanzione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore BELLOBONOFEDERICO a 5 (cinque) gare. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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