COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Verbano Calcio Campionato Eccellenza – Gir. A Gara del 23.12.2001 tra Verbano Calcio-S.V. Turate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Verbano Calcio Campionato Eccellenza - Gir. A Gara del 23.12.2001 tra Verbano Calcio-S.V. Turate (C.U. n. 24 del Comitato Reg. Lombardia datato 10.1.2002) La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., osserva che dal rapporto dell’arbitro emerge il comportamento gravemente minaccioso, ingiurioso ed intimidatorio del sostenitore del VERBANO CALCIO nei confronti dell’arbitro e dei calciatori della squadra ospitata dei suoi assistenti, ma che tale comportamento può essere valutato con minor rigore, considerando che la terna non ha subito alcuna conseguenza fisica e solo un assistente è stato colpito da sputi. Va però, a giudizio di questa Commissione, escluso che i sostenitori stessi abbiano mai effettivamente voluto porre in atto una invasione di campo e degli spazi adiacente gli spogliatoi. Considerata anche la presenza di persone non autorizzate all’interno del recinto di giuoco appare equa la sanzione della squalifica del campo per una giornata e l’ammenda di 500 Euro. Il reclamo merita parziale accoglimento anche per quanto riguarda la inibizione al dirigente Sig. ANDREA CAPURSO e la squalifica al calciatore ANDREA BAGNOLI: la inibizione può essere ridotta a tutto il 30.4.2002. e la squalifica a TRE giornate di gara. Congrua appare invece la squalifica comminata al calciatore CONTINI LUCA. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare in riforma della impugnata delibera COMMINA - alla Società VERBANO CALCIO l’ammenda di EURO 500= e la sanzione della squalifica del campo per UNA GIORNATA. - al dirigente Sig. ANDREA CAPURSO l’inibizione a tutto il 30 APRILE 2002. - al calciatore ANDREA BAGNOLI la squalifica per TRE GIORNATE di GARA. Conferma per il resto la delibera stessa, dispone l’accredito della tassa.
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