COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento Società F.C.Pieve 99 e il sig.Diego Trevisi per violazione degli art.1 e 3del C.G.S.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento Società F.C.Pieve 99 e il sig.Diego Trevisi per violazione degli art.1 e 3del C.G.S. La Società in quanto oggettivamente responsabile della violazione ascritta al proprio tesserato, il quale avrebbe reso le seguenti dichiarazioni alla Stampa dopo la partita PIEVE99-CASTELVERDE del 29/10/2001 “È dall’inizio del campionato che gli arbitri non si comportano correttamente nei nostri confronti.In questo caso particolare DACONTO si è presentato da me all’inizio della partita dicendo che aveva avuto ordini di allontanarmi dal campo se aprivo bocca.Evidentemente ce l’hanno con me dopo la partita dei Play Off contro il ROBECCO al termine della quale mi sono esposto in prima persona per evidenziare le ridicole decisioni che erano state prese.In ogni caso ho deciso di dimettermi al fine di tutelare i calciatori per il resto del Campionato.Non è giusto che debbano essere loro a rimetterci se qualcuno prende di mira me.”e “Cronaca” del 29/10/2001 dichiarazione di analogo tenore nei confronti dell’arbitro e del cosiddetto “Palazzo”. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e i documenti del procedimento, rilevato che il deferimento da parte del Presidente del C.R.L. e l’atto di contestazione da parte della Commissione Disciplinare sono stati regolarmente comunicati alle parti e nessuno è comparso, osserva: è indubbio che in mancanza di formale smentita effettuata nei termini di legge le dichiarazioni del Sig.DIEGOTREVISI siano state rese dal tesserato in palese violazione di quanto previsto dall’art.1dall’art.3 del C.G.S., che lo stesso appare meritevole di essere condannato.Ciò che deve essere esteso alla società PIEVE99 oggettivamente responsabile per il comportamento tenuto dal proprio tesserato.Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare visti gli art.1 e 3del C.G.S. - commina l’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig.DIEGOTREVISI per le dichiarazioni rese alla Stampa in data 29/10/2001; - commina alla Società F.C.PIEVE99 l’ammenda di Euro 103,29(lire 200.000) in quanto oggettivamente responsabile per il comportamento tenuto dal proprio tesserato.
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