COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società G.S. Assago ad opera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 18.01.2002

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società G.S. Assago ad opera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 18.01.2002 La Commissione Disciplinare PREMESSO il Commissario Straordinario della F.I.G.C. il 18 Gennaio 2002 ha deferito a questa Commissione la società, indicata per violazione dell’art. 43 n. 5 delle N.O.I.F., per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità alla pratica agonistica del Sig. LOPRESTIALESSANDRO e per l’eventuale partecipazione a gare del calciatore stesso - che sono stati esperiti gli incombenti di cui all’art. 25 n. 2 del C.G.S.; - che è comparso avanti questa Commissione il Presidente della società G.S.ASSAGO ribadendo quanto esposto nella dichiarazione a difesa 29.01.2002 e cioè che la comunicazione era stata omessa per ignoranza della norma che la impone e che comunque il calciatore era stato immediatamente “fermato”. La Commissione Disciplinare, preso atto dell’ammissione di responsabilità della Società, ACCERTATO che il calciatore non è stato utilizzato DICHIARA la responsabilità della Società G.S.ASSAGO per la violazione dell’art. 43 n. 5 delle N.O.I.F. COMMINA alla stessa l’ammenda di EURO 129,11 manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alla deferita la presente delibera.
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