COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società F.C. Vizzolo del Presidente della stessa Sig. Maggi Rolando del calciatore Sig. Pompei Marco
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Società F.C. Vizzolo del Presidente della stessa
Sig. Maggi Rolando del calciatore Sig. Pompei Marco
La Commissione Disciplinare
PREMESSO
- che il Presidente del C.R.L. il 06.12.2001 ha deferito a questa Commissione la società, il di Lei Presidente ed il calciatore in epigrafe, indicati per violazione dell’art. 40 n. 4 delle N.O.I.F., contestando altresì al calciatore e alla società l’eventuale partecipazione del primo a gare ufficiali;
- che sono stati esperiti gli incombenti di rito;
- che è comparso avanti questa Commissione il Presidente della società MAGGIROLANDO, ammettendo l’addebito dovuto, a suo dire, a leggerezza. La Commissione Disciplinare rilevato:
- che le norme sul tesseramento sono ben precise e, su tutte, domina la regola che pone l’assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società e che la Società che richiede un tesseramento ha l’onere di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso;
- che l’omesso controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della Società che prima di richiedere il tesseramento, deve, come detto, svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti; che l’allegata buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e dove le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti (CAF-IN C.U. n. 14 1991/92 Pag. 164);
- che agli atti risulta che il calciatore non è stato impiegato in gare ufficiali di LEGANAZIONALEDILETTANTI.
Tanto premesso e ritenuto
DELIBERA
- di rimettere agli atti al G.S. di 2 grado del Settore Giovanile
- di inibire il Sig. MAGGIROLANDOPresidente a tutto il 21.03.2002
- di comminare alla soc. F.C. VIZZOLO in relazione alla categoria di appartenenza l’ammenda di EURO 77,47.
Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.
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