COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 3 del 17/07/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di Moroni Roberto, già allenatore della Società A.C. C.S.C. Juve Cusano per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione al contenuto di una lettera consegnata alla prima squadra ed indirizzata al presidente della Società ed ai consiglieri

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 3 del 17/07/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di Moroni Roberto, già allenatore della Società A.C. C.S.C. Juve Cusano per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione al contenuto di una lettera consegnata alla prima squadra ed indirizzata al presidente della Società ed ai consiglieri Veniva convocato il deferito avanti a questa Commissione per il giorno 03.07.2003 Moroni Roberto presenziava all’udienza assistito dal legale di fiducia. Al termine del dibattimento il rappresentante della procura federale chiedeva il riconoscimento della responsabilità del deferito e la condanna ad un mese di squalifica. La difesa chiedeva il proscioglimento di Moroni Roberto ed, in subordine, una sanzione più lieve rispetto a quella richiesta dalla Procura. Viene contestato all’allenatore di avere, all’indomani dell’esonero, redatto e distribuito una lettera nella quale esprimeva giudizi assolutamente negativi sulla dirigenza e su coloro che erano alla “corte” del Presidente, affermando che seppure si trattava di un buon presidente, coloro che lo attorniavano costituivano la rovina della Società. Il deferito deve essere ritenuto responsabile dell’addebito mossogli: infatti se può essere consentita l’espressione di un giudizio critico sull’operato di uno o più tesserati, tale giudizio deve essere manifestato in forma corretta e misurata. Nel caso in esame l’allenatore Moroni Roberto ha usato nel redigere la lettera, non soltanto un tono fortemente polemico, ma ha rivolto volontariamente ai dirigente della società frasi volgari ed ingiuriose (ad esempio “Ragazzi vi lascio a queste venerabili teste di cazzo che sono il tessuto marcio di un reame dove prolificano gli arruffoni dilettanti, i truffatori, gli incapaci...”); tali espressioni denuncia inequivocabilmente una precisa volontà di offendere, aldilà di ogni plausibile critica dell’operato dei chiamati in causa. Ritenuto, pertanto, che è stata raggiunta la piena prova del fatto addebitato al deferito Moroni Roberto, e che, conseguentemente, si è realizzata la violazione contestata DICHIARA Moroni Roberto responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. e COMMINA allo stesso la squalifica di un mese. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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